Sentenza n. 3136/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere l’annullamento, ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 38480 del 27 luglio 2023, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per la condanna dell’I.N.P.S. al ricalcolo del trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che aveva escluso il beneficio dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda il 1° maggio 2021, all’età di 56 anni e con 40 anni di servizio utile. Ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS adottato dall’INPS, deducendo il mancato riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, consistente nell’attribuzione, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno sull’ultimo stipendio. Ha sostenuto che il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, in forza anche dell’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 per le forze di polizia a ordinamento militare. Ha chiesto l’annullamento del prospetto, il ricalcolo del TFS e la corresponsione degli accessori. L’INPS non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale collocato a riposo a domanda appartenente a tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare, quando siano presenti entrambe le condizioni del compimento dei 55 anni di età e della maturazione di almeno 35 anni di servizio utile. Poiché il ricorrente aveva 56 anni e 40 anni di servizio utile al momento del collocamento a riposo, il giudice ha riconosciuto il suo diritto e ha condannato l’INPS a rideterminare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e a pagare le somme dovute, oltre agli interessi legali. La rivalutazione monetaria è stata negata, poiché il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
Il beneficio consiste nell’attribuzione di sei scatti stipendiali, rilevanti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
forze di polizia a ordinamento militare
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’applicazione del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Vieta il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi, sicché il giudice ha riconosciuto soltanto gli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Quando un appartenente alle forze di polizia collocato a riposo a domanda soddisfa le condizioni di età e anzianità di servizio previste per il beneficio, l’ente previdenziale deve includere i sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e corrispondere le somme risultanti dal ricalcolo.
- Sulle somme dovute a seguito del ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali; la rivalutazione monetaria non può essere cumulata con gli interessi, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
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