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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 2918 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Concessionario della riscossione - notifica atti mediante servizio postale - è possibile - ufficiale giudiziario - non è necessario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente, per la notifica dell'atto da parte del concessionario della riscossione, il ricorso al servizio postale, senza necessità dell'intervento dell'ufficiale giudiziario. È stata inoltre riconosciuta la possibilità di iscrivere ipoteca anche su un immobile non pignorabile, poiché l'ipoteca ha funzione di garanzia e non costituisce direttamente un atto esecutivo di espropriazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il concessionario dovesse notificare l'atto tramite ufficiale giudiziario e che non potesse iscrivere ipoteca su un bene immobile impignorabile.

Norme richiamate

  • Disciplina della notificazione degli atti della riscossione mediante servizio postale

    La notifica effettuata dal concessionario della riscossione tramite servizio postale può essere valida anche senza l'intervento di un ufficiale giudiziario, purché siano rispettate le formalità previste.

  • Disciplina dell'iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti tributari

    L'iscrizione di ipoteca ha natura cautelare e funzione di garanzia; pertanto può essere eseguita anche su un bene non pignorabile, poiché non equivale immediatamente alla sua espropriazione.

Massime di principio

  • Per gli atti della riscossione, la notifica tramite servizio postale può essere sufficiente e non richiede necessariamente l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
  • L'eventuale invalidità della notifica deve essere valutata verificando in concreto il rispetto delle formalità postali e la corretta conoscibilità dell'atto.
  • L'impignorabilità di un immobile non esclude automaticamente l'iscrizione di ipoteca, perché l'ipoteca svolge una funzione di garanzia distinta dall'esecuzione forzata.
  • Non è corretto equiparare l'iscrizione ipotecaria all'immediata espropriazione del bene: la prima assicura una garanzia al creditore, mentre la seconda costituisce una fase esecutiva distinta.
  • La valutazione di casi analoghi richiede comunque il controllo della specifica categoria di impignorabilità, della natura del credito e delle formalità concretamente rispettate dal concessionario.

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