Cassazione Penale, Sentenza n. 17055/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti il 31.07.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 05.04.2023 per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Cappiello deduce che esisteva una nomina con sottoscrizione autenticata e una elezione di domicilio già registrata e che il difensore era stato incaricato fin dall'inizio di proporre impugnazioni; contesta inoltre eccessivo formalismo e violazione dei diritti di difesa. Pavan aggiunge che è in detenzione domiciliare e che esistevano elezioni di domicilio pregresse rinnovate nel corso del procedimento, sostenendo che l'adempimento non dovrebbe trovare applicazione al caso del detenuto agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che l'art. 581, comma 1-ter, introdotto dalla Riforma Cartabia, richiede il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione e che tale dichiarazione deve essere rese al momento dell'impugnazione (quindi successiva alla sentenza impugnata). Ne consegue che le dichiarazioni di domicilio effettuate in precedenza non sono automaticamente efficaci rispetto all'impugnazione, salvo che la volontà dell'imputato sia espressamente 'rinnovata' nell'atto di impugnazione o nel mandato specifico ad impugnare (art. 581, comma 1-quater). Inoltre la Corte ha stabilito che la disciplina è applicabile anche all'imputato in detenzione domiciliare, pertanto anche in quel caso l'omesso deposito della nuova dichiarazione/elezione di domicilio comporta l'inammissibilità dell'appello. Il principio di diritto affermato: l'inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, opera anche nei confronti del detenuto in detenzione domiciliare.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiede il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa al momento dell'impugnazione e non può essere sostituita automaticamente da precedenti elezioni di domicilio.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Prevede, per l'imputato rimasto assente, il deposito del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; conferma che il mandato specifico deve esprimere la volontà aggiornata dell'imputato.
art. 157-ter cod. proc. pen.
Disciplina le notificazioni degli atti introduttivi e, richiamata dalla Corte, stabilisce che in caso di impugnazione la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater.
art. 156, comma 3 e art. 157 cod. proc. pen.
Regolano le notificazioni nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (es. detenzione domiciliare); Corte chiarisce che questa disciplina non esclude l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, alla detenzione domiciliare.
art. 161 e art. 164 cod. proc. pen.
Riferimenti al regime delle dichiarazioni/elezioni di domicilio e alla loro efficacia: la Corte sottolinea che la precedente normativa non garantisce più durata illimitata alle elezioni effettuate nei gradi precedenti e che occorre l'attualizzazione per l'impugnazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (Riforma Cartabia), art. 33 lett. d)
Fonte della modifica dell'art. 581 che ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater; la Corte applica la novella ai procedimenti conclusi dopo l'entrata in vigore.
art. 89 comma 3 d.lgs. 150/2022; art. 99-bis d.l.162/2022 conv. legge 199/2022
Stabiliscono la decorrenza e l'applicabilità temporale delle nuove disposizioni ai giudizi pronunciati dopo l'entrata in vigore.
Articoli costituzionali richiamati (art. 2, 24, 111 Cost.) e art. 6 CEDU
I ricorrenti hanno invocato profili di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che gli adempimenti formali imposti non violano tali principi essendo volti a garantire certezza della notificazione e impugnazioni consapevoli, compatibili con il diritto di difesa e il giusto processo.
Massime di principio
- Al momento di proporre un appello deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una dichiarazione o elezione di domicilio specifica per l'impugnazione; le elezioni di domicilio effettuate anteriormente non sostituiscono automaticamente questo adempimento.
- Se l'imputato è stato assente nel primo grado, oltre alla dichiarazione/elezione di domicilio l'atto di impugnazione deve recare il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza (art. 581, comma 1-quater).
- La regola si applica anche all'imputato in detenzione domiciliare: lo stato di detenzione presso domicilio privato non esenta dall'obbligo del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'impugnazione.
- Per evitare l'inammissibilità è opportuno allegare all'appello una dichiarazione di domicilio aggiornata o un mandato specifico che esplicitamente rinnovi la volontà dell'imputato; il difensore non può limitarsi a richiamare elezioni pregresse senza prova di volontà attuale.
- Le censure di legittimità costituzionale contro il requisito formale sono difficilmente vincenti: la Corte ritiene proporzionato l'adempimento in funzione della certezza della notificazione e della promozione di impugnazioni consapevoli.
- Prima di impugnare verificare la decorrenza temporale della norma (applicabilità ai provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della Riforma) e adeguare gli atti al nuovo regime notificatorio per ridurre il rischio di inammissibilità.
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