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Ordinanza

Ordinanza n. 662/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, - del provvedimento prot. n. 18672 del 21.05.2025, ivi compreso il D.D.G. n. 1024/7.S del 18.05.2025, con il quale il Dipartimento Attività Produttive presso l’omonimo Assessorato, ha ingiunto alla Società ricorrente la restituzione della complessiva somma di euro 976.835,21, indebitamente, percepita e non concedibili nell’ambito del Programma Operativo Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/2013; - di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento e la declaratoria: - del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima richiesta di ulteriore proroga della polizza fideiussoria da parte dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e dell’Ente gestore CRIAS e, conseguentemente, dal ritardo in cui sia l’Assessorato sia la CRIAS sono, colpevolmente, incorsi nella conclusione del procedimento e, quindi, nell’adozione del decreto definitivo di finanziamento come confermato dalla sentenza n. 3647 del 5 novembre 2024 del T.A.R. Catania, passata in giudicato; nonché, per la condanna: dell’Assessorato e della C.R.I.A.S. al risarcimento, dei danni subiti a causa di tale ritardo e delle illegittime richieste di rinnovo della proroga fidejussoria, a titolo di danno emergente e per lucro cessante, nella misura di euro 541.960,50 o in quella diversa maggiore o minore che risultasse dovuta all’esito del giudizio, sulla base della perizia tecnica in corso di acquisizione o dell’eventuale verificazione tecnico contabile che sin d’ora si chiede di disporre d’ufficio.

Giustizia amministrativa202501694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di restituzione di euro 976.835,21 relativa a somme percepite nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento regionale che le ingiungeva la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite e non concedibili nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalle illegittime richieste di proroga della polizza fideiussoria e dal ritardo dell'Assessorato e della CRIAS nella conclusione del procedimento e nell'adozione del decreto definitivo di finanziamento, nonché la condanna al risarcimento di euro 541.960,50, o della diversa somma dovuta. Nel corso del giudizio è emerso che il Tribunale di Catania aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente con sentenza pubblicata il 2 maggio 2025; la Corte d'Appello di Catania, in sede di rinvio, aveva poi respinto il reclamo della società.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di merito relativi alla legittimità dell'ingiunzione di restituzione né le domande risarcitorie. Ha dichiarato l'interruzione del processo poiché l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del giudizio. Il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione. Sono richiamati gli effetti previsti dagli artt. 79, comma 2, e 80, commi 2 e 3, c.p.a., nonché dall'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019 e dagli artt. 299 e seguenti c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare l'interruzione del processo secondo le regole applicabili.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Disciplina gli effetti dell'interruzione e la riassunzione del processo amministrativo.

  • art. 143 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo

    L'apertura della liquidazione giudiziale costituisce causa di interruzione del processo.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Sono richiamati quali disposizioni generali in materia di interruzione del processo.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte determina l'interruzione del processo amministrativo.
  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla dichiarazione dell'interruzione da parte del giudice, non dalla mera conoscenza dell'evento interruttivo.
  • Dichiarata l'interruzione, il processo prosegue soltanto mediante riassunzione nel rispetto degli effetti e dei termini previsti dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTermini del procedimento

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