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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43739/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GUP che, nel procedimento per il reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S., aveva sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità e disposto la sospensione della patente per mesi sei all'esito positivo dei lavori. Il PG censura: 1) l'omessa statuizione sulla confisca del veicolo di proprietà dell'imputato, sanzione che la norma prevede obbligatoriamente; 2) la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ritenuta dal Tribunale inferiore al minimo legale (il PG indica come minimo edittale anni uno). Ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente a tali profili e, quanto alla confisca, la sospensione della sua efficacia sino all'esito positivo del lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e lo ha accolto solo in parte. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa applicazione della confisca del veicolo Peugeot 107 targato DN284DX, intestato a Bodini, e ha disposto la confisca in questa sede (ai sensi dell'art. 620 c.p.p., laddove non sussistono profili di valutazione discrezionale). Ha invece rigettato la censura relativa alla durata della sospensione della patente: per l'art. 186, comma 7, C.d.S. la sospensione ha un range da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni, perciò la statuizione del Tribunale (sei mesi) non eccede il minimo legale e la censura non è fondata. Nel resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, Codice della Strada

    la legge prevede espressamente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, indicando un periodo che va da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni

    Per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata (art.186, comma 7), la sanzione accessoria della sospensione della patente ha un range prefissato (6 mesi-2 anni); il richiamo al comma 2 lett. c) riguarda solo la pena e le modalità della confisca, non la durata della sospensione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 103/2017, art.1, comma 51)

    La novella ha limitato i motivi di impugnazione per il 'patteggiamento', ma non esclude la proponibilità del ricorso quando la censura riguarda statuizioni autonome come le sanzioni amministrative accessorie

  • art. 620, lett. I), c.p.p.

    La Corte di Cassazione può assumere in sede di legittimità la statuizione omessa, senza rinvio, quando la decisione da adottare non implica valutazioni discrezionali e concerne questioni di diritto

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 21369 del 26/9/2019 (Melzani)

    Principio secondo cui il ricorso contro sentenza di 'patteggiamento' è proponibile per censure relative alle sanzioni amministrative accessorie considerate autonome rispetto alla pena

Massime di principio

  • Nei casi di patteggiamento l'impugnazione è generalmente limitata, ma le statuizioni riguardanti sanzioni amministrative accessorie autonome (es. confisca, sospensione patente) possono essere censurate e valutate separatamente.
  • Per l'art. 186, comma 7, C.d.S. la durata della sospensione della patente è normativa e vincolata al range 6 mesi - 2 anni: la scelta del giudice entro quel range non costituisce automaticamente violazione del minimo legale.
  • Se la legge prevede la confisca come sanzione obbligatoria e il giudice omette di pronunciarla, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la confisca quando l'accertamento non richiede valutazioni discrezionali.
  • La Corte di Cassazione può integrare o correggere omissioni di statuizioni di diritto (ai sensi dell'art. 620 c.p.p.) quando la materia sia di natura giuridica e non implichi apprezzamenti di fatto o discrezionali.
  • Se si valuta l'effetto di misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità) sulla esecuzione di sanzioni accessorie, va verificata la specifica previsione normativa che consenta la sospensione o la modulazione dell'efficacia delle sanzioni accessorie in relazione all'esecuzione dell'alternativa.

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