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Sentenza

Sentenza n. 454/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune: - della comunicazione del 23.9.2025 Prot. 8594-P avente ad oggetto: “Tarsia (CS). Relazione Verifica preventiva Interesse archeologico Tarsia 50 (CS)”; - della comunicazione del 16.1.2023 avente ad oggetto: “Sine S.r.l. Progetto Tarsia 50, Comunicazione ai sensi del punto 13.3. del DM 10.09.2010. Terreno F. 7 p.335” ; - della comunicazione del 13.11.2025, avente ad oggetto “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7.8.1990, N.241 E S.M.I. Progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica denominato “Tarsia 50”; - dell'art. 15, punto 4, lettere c) e d) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; - nonché per la condanna del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202501635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizione di esecuzione di 15 saggi archeologici, ciascuno delle dimensioni di 6x6 metri, nell’ambito del progetto di impianto fotovoltaico denominato “Tarsia 50”, nonché gli atti connessi e la disposizione regionale posta a fondamento della prescrizione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le comunicazioni della Soprintendenza relative al progetto di impianto fotovoltaico “Tarsia 50”, sito nel Comune di Tarsia, contestando in particolare la prescrizione di eseguire quindici saggi archeologici, disposti in applicazione dell’art. 15, comma 4, lettera c), dell’Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria. Tale disposizione prevede, per gli impianti da fonti rinnovabili ubicati in zone non sottoposte a vincolo e mai indagate, lo svolgimento di indagini archeologiche preliminari da concordare con la Soprintendenza, che ne mantiene la direzione scientifica. Nel ricorso erano stati inoltre impugnati ulteriori atti presupposti, connessi e successivi, nonché era stata proposta domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza. Prima della decisione, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dando atto che erano intervenute interlocuzioni con la Soprintendenza in ordine all’esecuzione dei saggi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione di rinuncia contenuta nella memoria del 24 febbraio 2026, pur non essendo stata notificata alle altre parti, è stata ritenuta espressione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità della prescrizione dei saggi archeologici, degli atti impugnati né della domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, lettera c), Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria

    A tal fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni.

    La disposizione prevede, per gli impianti da fonti rinnovabili realizzati in zone non sottoposte a vincolo e mai indagate, l’obbligo di svolgere indagini archeologiche preliminari concordandone le modalità con la Soprintendenza, che mantiene la direzione scientifica.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato quale fondamento processuale della rilevanza della rinuncia al ricorso e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente manifesta in modo inequivoco, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se la dichiarazione è contenuta in una memoria non notificata alle altre parti, purché il suo contenuto dimostri con chiarezza il venir meno dell’interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina una definizione in rito e impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto impugnato e le eventuali domande risarcitorie connesse.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolare modalità di definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliArcheologia e vincoli archeologiciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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