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Sentenza

Sentenza del 04/07/2023 n. 18949 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano la cartella di pagamento derivante da iscrizione a ruolo per imposta di registro su compravendita immobiliare: censuravano la illegittimità della notifica eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo servizio postale (art. 26 D.P.R. n. 602/1973), contestavano la mancata sottoscrizione della cartella e l'omessa indicazione delle modalità/organismi per proporre ricorso (reclamo/mediaconciliazione), lamentavano la tardività della notifica rispetto ai termini di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e deducevano omesso esame di documenti probatori (ricevuta di ritorno, firma su registro di consegna).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la notifica diretta a mezzo servizio postale eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 (applicazione delle norme del servizio postale; perfezionamento con avviso di ricevimento; non necessità di relata né di intervento di agente notificatore). È stato escluso che la mancata sottoscrizione della cartella o l'omessa indicazione delle modalità di reclamo comportino la nullità dell'atto: la cartella è valida se chiaramente riferibile all'autorità che la emette e l'omissione di informazioni rileva solo ai fini processuali (eventuale riammissione in termini). L'art. 25 D.P.R. 602/1973 (termine di decadenza) non trova applicazione all'imposta di registro divenuta definitiva: per la riscossione opera il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dal D.P.R. n. 131/1986. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Consente la notificazione diretta, da parte del concessionario/agente della riscossione, a mezzo servizio postale; in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e si applicano le norme del servizio postale, senza necessità di relata o dell'intervento dell'agente notificatore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    Regola il modello della cartella; la mancata sottoscrizione non determina automaticamente nullità dell'atto se la cartella è comunque riconducibile all'autorità emittente (il modello ministeriale non richiede sempre l'autografia dell'esattore).

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78

    Stabilisce il termine di prescrizione decennale applicabile alla riscossione dell'imposta di registro una volta divenuta definitiva; perciò non si applicano i termini di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14

    Disciplina l'agente notificatore; non trova applicazione quando la notifica è eseguita direttamente dal concessionario mediante servizio postale ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2

    L'omessa indicazione delle informazioni previste dall'art. 7 non inficia automaticamente la validità dell'atto ma può giustificare la riammissione in termini del contribuente che abbia tardivamente impugnato per tale errore informativo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17‑bis

    Disciplina il reclamo/mediation fiscale; le modifiche legislative successive hanno inciso sulla natura procedurale (condizione di procedibilità) ma la mancata indicazione delle modalità nella cartella non determina di per sé nullità dell'atto.

  • D.Lgs. 19 febbraio 1999, n. 46, art. 23

    Ha limitato l'applicazione di alcuni termini (tra cui quelli previsti da DPR 602/1973) alle sole imposte indicate (IVA e imposte dirette), escludendo l'estensione automatica agli atti relativi all'imposta di registro dopo il 1° luglio 1999.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Prevede la possibilità di sanatoria delle notifiche difettose: la notifica non è requisito di esistenza dell'atto ma condizione della sua efficacia; la conoscenza effettiva entro i termini può giustificare la validità dell'atto anche se la notifica formale è viziata.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Norma processuale richiamata dai ricorrenti per articolare i vari motivi di cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, ecc.).

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 115, art. 13

    Regola il contributo unificato e i rimborsi spese nel giudizio di cassazione; la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo di versamento di contributo aggiuntivo da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona secondo le regole del servizio postale: l'avviso di ricevimento e la documentazione del concessionario hanno valore probatorio primario e la relata non è necessaria.
  • L'omessa sottoscrizione della cartella o l'assenza di alcune informazioni obbligatorie non comportano automaticamente nullità: occorre verificare la riconducibilità dell'atto all'autorità emittente e l'effettiva conoscenza del contribuente; le omissioni rilevano soprattutto ai fini processuali (possibilità di riammissione o sanatoria), non per l'annullamento d'ufficio.
  • Per l'imposta di registro una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione, la riscossione è soggetta al termine di prescrizione decennale (D.P.R. n. 131/1986) e non ai termini di decadenza dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, perciò contestare la tardività della cartella con richiamo a quell'articolo è generalmente inefficace.
  • Se si contesta la validità della notifica, richiedere tempestivamente la produzione dell'avviso di ricevimento, della matrice/copia della cartella e del registro di consegna è essenziale: senza la prova contraria l'amministrazione/concessionario potrà dimostrare l'avvenuta notifica.
  • La mancata indicazione delle modalità di reclamo/mediazione nella cartella non impedisce in via automatica l'esercizio della tutela giurisdizionale; può però giustificare riammissione in termini per ricorsi tardivi: quindi difendere richiedendo riammissione è spesso la via operativa più efficace.
  • Quando si deduce omesso esame di fatti decisivi in sede di impugnazione, è necessario segnalare fatti materiali (documenti, date, consegne) e non solo questioni giuridiche o cambi di orientamento giurisprudenziale, al fine di rispettare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione.

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