Sentenza del 04/07/2023 n. 18949 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano la cartella di pagamento derivante da iscrizione a ruolo per imposta di registro su compravendita immobiliare: censuravano la illegittimità della notifica eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo servizio postale (art. 26 D.P.R. n. 602/1973), contestavano la mancata sottoscrizione della cartella e l'omessa indicazione delle modalità/organismi per proporre ricorso (reclamo/mediaconciliazione), lamentavano la tardività della notifica rispetto ai termini di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e deducevano omesso esame di documenti probatori (ricevuta di ritorno, firma su registro di consegna).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la notifica diretta a mezzo servizio postale eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 (applicazione delle norme del servizio postale; perfezionamento con avviso di ricevimento; non necessità di relata né di intervento di agente notificatore). È stato escluso che la mancata sottoscrizione della cartella o l'omessa indicazione delle modalità di reclamo comportino la nullità dell'atto: la cartella è valida se chiaramente riferibile all'autorità che la emette e l'omissione di informazioni rileva solo ai fini processuali (eventuale riammissione in termini). L'art. 25 D.P.R. 602/1973 (termine di decadenza) non trova applicazione all'imposta di registro divenuta definitiva: per la riscossione opera il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dal D.P.R. n. 131/1986. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Consente la notificazione diretta, da parte del concessionario/agente della riscossione, a mezzo servizio postale; in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e si applicano le norme del servizio postale, senza necessità di relata o dell'intervento dell'agente notificatore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Regola il modello della cartella; la mancata sottoscrizione non determina automaticamente nullità dell'atto se la cartella è comunque riconducibile all'autorità emittente (il modello ministeriale non richiede sempre l'autografia dell'esattore).
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78
Stabilisce il termine di prescrizione decennale applicabile alla riscossione dell'imposta di registro una volta divenuta definitiva; perciò non si applicano i termini di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
Disciplina l'agente notificatore; non trova applicazione quando la notifica è eseguita direttamente dal concessionario mediante servizio postale ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2
L'omessa indicazione delle informazioni previste dall'art. 7 non inficia automaticamente la validità dell'atto ma può giustificare la riammissione in termini del contribuente che abbia tardivamente impugnato per tale errore informativo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17‑bis
Disciplina il reclamo/mediation fiscale; le modifiche legislative successive hanno inciso sulla natura procedurale (condizione di procedibilità) ma la mancata indicazione delle modalità nella cartella non determina di per sé nullità dell'atto.
D.Lgs. 19 febbraio 1999, n. 46, art. 23
Ha limitato l'applicazione di alcuni termini (tra cui quelli previsti da DPR 602/1973) alle sole imposte indicate (IVA e imposte dirette), escludendo l'estensione automatica agli atti relativi all'imposta di registro dopo il 1° luglio 1999.
Codice di procedura civile, art. 156
Prevede la possibilità di sanatoria delle notifiche difettose: la notifica non è requisito di esistenza dell'atto ma condizione della sua efficacia; la conoscenza effettiva entro i termini può giustificare la validità dell'atto anche se la notifica formale è viziata.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma processuale richiamata dai ricorrenti per articolare i vari motivi di cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, ecc.).
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 115, art. 13
Regola il contributo unificato e i rimborsi spese nel giudizio di cassazione; la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo di versamento di contributo aggiuntivo da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona secondo le regole del servizio postale: l'avviso di ricevimento e la documentazione del concessionario hanno valore probatorio primario e la relata non è necessaria.
- L'omessa sottoscrizione della cartella o l'assenza di alcune informazioni obbligatorie non comportano automaticamente nullità: occorre verificare la riconducibilità dell'atto all'autorità emittente e l'effettiva conoscenza del contribuente; le omissioni rilevano soprattutto ai fini processuali (possibilità di riammissione o sanatoria), non per l'annullamento d'ufficio.
- Per l'imposta di registro una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione, la riscossione è soggetta al termine di prescrizione decennale (D.P.R. n. 131/1986) e non ai termini di decadenza dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, perciò contestare la tardività della cartella con richiamo a quell'articolo è generalmente inefficace.
- Se si contesta la validità della notifica, richiedere tempestivamente la produzione dell'avviso di ricevimento, della matrice/copia della cartella e del registro di consegna è essenziale: senza la prova contraria l'amministrazione/concessionario potrà dimostrare l'avvenuta notifica.
- La mancata indicazione delle modalità di reclamo/mediazione nella cartella non impedisce in via automatica l'esercizio della tutela giurisdizionale; può però giustificare riammissione in termini per ricorsi tardivi: quindi difendere richiedendo riammissione è spesso la via operativa più efficace.
- Quando si deduce omesso esame di fatti decisivi in sede di impugnazione, è necessario segnalare fatti materiali (documenti, date, consegne) e non solo questioni giuridiche o cambi di orientamento giurisprudenziale, al fine di rispettare i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 lug 2023Sentenza del 04/07/2023 n. 23 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 4 lug 2023Sentenza del 04/07/2023 n. 93 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
- Sentenza · 4 lug 2023Sentenza del 04/07/2023 n. 95 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
- Sentenza · 4 lug 2023Sentenza del 04/07/2023 n. 495 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 4 lug 2023Sentenza del 04/07/2023 n. 507 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 4 lug 2023Sentenza del 04/07/2023 n. 640 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →