Cassazione Penale, Ordinanza n. 22331/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Bari, con la quale gli era stata applicata la pena concordata di 10 mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve. Nel ricorso ha contestato il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, chiedendo sostanzialmente una diversa valutazione della vicenda rispetto all'accordo recepito in sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentita soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). I motivi dedotti non rientravano specificamente in tali casi e, comunque, non erano ravvisabili nel caso concreto. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro per sostenere il dovere di proscioglimento immediato in presenza delle relative condizioni, ma la Corte non ravvisa nel caso concreto i presupposti per un proscioglimento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo nei motivi espressamente previsti dalla norma, in via tassativa.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice oggetto della sentenza di patteggiamento, richiamata come titolo del reato contestato e definito con pena concordata.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La censura sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente proponibile se non si innesta in uno dei motivi tipici di ricorso ammessi contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso non deduce in modo specifico un vizio riconducibile ai motivi consentiti dalla legge, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste.
- Nel patteggiamento, l'eventuale contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo se effettivamente e specificamente dedotta come vizio rientrante nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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