Cassazione Penale, Sentenza n. 02026/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che, pur assolvendo con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" in relazione all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies c.d.s. (soglia penale > 0,8 g/l), ha ritenuto sussistere l'illecito amministrativo previsto dall'art. 186, comma 1, lett. a) c.d.s. (tasso alcolemico > 0,5 e ≤ 0,8 g/l) e ha ordinato la trasmissione degli atti al Prefetto. Il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo che venga censurata la riqualificazione in illecito amministrativo per mancanza di un iter logico-deduttivo che colleghi i sintomi aspecifici (occhi arrossati, difficoltà di eloquio, alito vinoso, difficoltà di equilibrio) alla specifica fascia alcolemica amministrativa (0,5-0,8 g/l).
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che l'interesse ad impugnare sussista, ma sul merito valuta che il motivo solleva una censura di merito non ammessa: è consolidato che lo stato di ebbrezza può essere accertato anche su base sintomatica se la motivazione è congrua. Nel caso concreto la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto che i sintomi riscontrati fossero compatibili con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma non con il superamento della soglia penale di 0,8 g/l; la trasmissione degli atti al Prefetto è quindi legittima. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
commi 2, lett. b) e 2-sexies; comma 1, lett. a)
La Corte ha distinto la soglia penale (> 0,8 g/l) da quella amministrativa (> 0,5 e ≤ 0,8 g/l): l'accertamento del superamento della soglia amministrativa può fondarsi su elementi sintomatici purché sia data congrua motivazione
art. 218 cod. strada
Il Prefetto è l'organo competente a verificare e applicare le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) e non è vincolato dalla statuizione del giudice penale
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Riconosciuto il diritto di impugnare la sentenza assolutoria che comunque comporti una responsabilità amministrativa potenziale; l'interesse del ricorrente a ricorrere sussiste
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata quale riferimento procedurale per le ragioni di gravame (violazione di legge e vizio di motivazione)
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000 (richiamata)
Richiamata in tema di responsabilità e sanzioni in caso di inammissibilità: menzionata per escludere assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'interesse a impugnare una sentenza assolutoria sussiste anche se l'assoluzione è pronunciata con formule che escludono il reato ma possono comportare responsabilità amministrative; il ricorrente può quindi proporre ricorso per cassazione per censurare la trasmissione al Prefetto
- In materia di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico può essere basato su elementi sintomatici (occhi arrossati, alito vinoso, difficoltà di eloquio, equilibrio), purché la decisione sia sorretta da congrua e specifica motivazione che colleghi i sintomi alla fascia alcolemica ritenuta
- Se il giudice penale ritiene che il superamento della soglia penale non sia provato ma che sussista invece una soglia di illiceità amministrativa, è legittimo disporre la trasmissione degli atti al Prefetto, il quale procede autonomamente nella verifica e nell'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa
- Per impugnare efficacemente la riqualificazione in illecito amministrativo conviene contestare specificamente l'iter logico-deduttivo del giudice: dimostrare l'assenza di nessi probativi tra i sintomi rilevati e la specifica fascia di alcolemia, o produrre elementi probatori contrari (es. esami strumentali, testimonianze)
- La valutazione dei sintomi è soggetta a sindacato limitato in Cassazione: la Corte di legittimità controlla la congruità e la logicità della motivazione, non sostituisce la valutazione del merito fatta dal giudice di merito
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