Cassazione Penale, Sentenza n. 02707/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, disposto ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per un importo fino a euro 16.442.214,89, individuato come profitto illecito derivante da evasione (art. 3 d.lgs. n. 74/2000) e formalmente riferito alla societa' "Servizi Contabili S.r.l." e, in caso di incapienza, al patrimonio personale di Fiume Mario. Il ricorrente deduce che la misura, per l'entità e per l'assenza di un effettivo profitto personale, ha natura punitiva e sproporzionata (richiamando art. 49, § 3 CDFUE, artt. 3, 27, 42 Cost. e parametri costituzionali e convenzionali), non sarebbe stata adeguatamente motivata dal giudice di merito e richiedeva la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria o, in subordine, la confisca per equivalente anche a carico del legale rappresentante indipendentemente dalla percezione del profitto; si eccepisce altresì l'inapplicabilità del criterio di comparazione di cui all'art. 135 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata l'ordinanza impugnata: il Tribunale aveva spiegato in modo intellegibile che, nei reati tributari, il profitto si identifica nel risparmio d'imposta radicato nel patrimonio dell'ente e che la confisca per equivalente (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) ha natura essenzialmente ripristinatoria e sussidiaria rispetto alla confisca diretta. La confisca per equivalente può colpire l'amministratore autore della condotta anche se non ha materialmente percepito il profitto, senza assumere finalità afflittive, purché l'ablazione sia limitata al valore del profitto accertato e non si creino duplicazioni con altri recuperi fiscali. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 135 cod. pen. per valutare la proporzionalità della misura patrimoniale e ha ritenuto non pertinente la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 7/2025. Pertanto non si è resa necessaria la rimessione della questione di legittimità costituzionale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis è stata interpretata come misura patrimoniale a funzione ripristinatoria e di neutralizzazione del profitto illecito (risparmio d'imposta), sussidiaria rispetto alla confisca diretta dell'ente; può colpire l'amministratore autore della condotta anche se non ha percepito materialmente il profitto, senza assumere natura punitiva se limitata al valore del profitto accertato.
art. 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Individua il reato tributario contestato; il profitto illecito è stato quantificato come imposte non versate (risparmio d'imposta) derivanti dalla condotta attribuita a un sistema di societa' schermo.
Riferimento all'eventualità di applicazione 'in via anticipata' di misure cautelari; la Corte ha ritenuto non illegittimo l'utilizzo del sequestro preventivo funzionale alla confisca previsto dall'art. 12-bis.
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 135 c.p. (c.d. criterio di ragguaglio tra pene) per valutare la proporzionalità delle misure patrimoniali finalizzate alla confisca, essendo tale norma pertinente solo al rapporto tra pene e non alle misure di sicurezza patrimoniali.
art. 49, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)
Richiamato dal ricorrente per invocare il divieto di pene sproporzionate; la Corte ha ritenuto che, quando la confisca è limitata al profitto e funzionale alla neutralizzazione del vantaggio illecito, essa non assume natura di "pena" ai fini dell'art. 49 § 3 e non risulta sproporzionata.
Artt. 3, 27, 42, 11 e 117 Cost.
I richiami costituzionali (eguaglianza, personalità della responsabilità penale, diritto di proprietà, principi sovranazionali) sono stati ritenuti non violati una volta che la norma è stata interpretata in chiave conformativa: la confisca per equivalente, applicata con sussidiarietà e limitazione al profitto, non contrasta con i principi invocati.
Art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 17 CDFUE
Parametri convenzionali e della Carta invocati per la proporzionalità e la protezione della proprietà; la Corte ha ritenuto che, data la funzione neutralizzatrice e la delimitazione dell'ablazione al profitto, non sussiste violazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 7 del 2025
La decisione è stata richiamata dal ricorrente ma la Corte ha distinto il caso: la pronuncia costituzionale riguardava la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato (con possibili effetti eccedenti), mentre nel presente caso la confisca è limitata al profitto illecito e non è assimilabile alla fattispecie esaminata dalla Corte costituzionale.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sent. n. 25932/2008 - Ivanov; Sez. Unite n. 5876/2004)
Citate in relazione ai parametri del sindacato di legittimità sulle ordinanze di sequestro: il ricorso per cassazione è ammissibile per violazione di legge e per vizi motivazionali tali da rendere inesistente o priva dei requisiti minimi la motivazione; non è sindacabile la semplice manifesta illogicità.
Massime di principio
- La confisca per equivalente (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) è una misura patrimoniale a funzione ripristinatoria: se correttamente limitata al valore del profitto illecito e applicata in sussidiarietà rispetto alla confisca diretta, non assume automaticamente natura punitiva.
- L'amministratore (o legale rappresentante) che ha posto in essere la condotta può essere colpito dalla confisca per equivalente anche se non ha materialmente percepito il profitto, quando il vantaggio illecito sia radicato nel patrimonio dell'ente e vi sia riconducibilità soggettiva della condotta.
- La proporzionalità della confisca per equivalente si valuta rispetto al profitto accertato (risparmio d'imposta nei reati tributari); se vi è corrispondenza tra importo sequestrato e profitto, non è richiesta una ulteriore graduazione basata su criteri penali.
- Il confronto con l'art. 135 c.p. (criterio di ragguaglio fra pene) non è appropriato per valutare la proporzionalità delle misure pecuniarie o delle confische patrimoniali, che seguono logiche autonome rispetto alle sanzioni detentive o pecuniarie.
- La rimessione della questione di legittimità costituzionale non è necessaria quando il giudice di merito risolve il tema mediante un'interpretazione conforme della norma: il giudice delle leggi va interpellato solo se la questione è rilevante e non manifestamente infondata.
- In sede di cassazione il sindacato sul sequestro preventivo è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali (assenza totale di motivazione o motivazione apparente), non potendo sostituirsi al giudizio di merito per mere valutazioni di fatto o di apprezzamento della proporzionalità che siano logicamente motivate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02689/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02690/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02692/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02695/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02696/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02697/2026 del 23/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →