Parere n. 1532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Maria Antonietta Mazzeo contro l’Agenzia delle Dogane, le commissioni esaminatrici e relative sottocommissioni e nei confronti dei signori Pasquale Massimo Volante, Rosalba Tripodo, Giuseppe Di Chiara e Giulia Zarro Apolito per l’annullamento: 1) della graduatoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento - a tempo pieno e indeterminato – presso l'Agenzia delle dogane e monopoli di complessive 415 unità di personale dell'Area Assistenti – di cui 10 riservate alla Provincia autonoma di Bolzano – da inquadrare nella famiglia professione di Assistente Amministrativo Tributario, relativamente ai posti disponibili nella regione Calabria; 2) dell’atto di approvazione della stessa nella parte in cui non è ricompreso il suo nominativo; 3) dell’esito della prova scritta digitale sostenuta il 28 marzo 2025; 4) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 2 aprile 2025; 5) degli atti e/o verbali inerenti la formulazione dei quiz e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova, sebbene allo stato conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e cpnsequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria e degli atti della prova scritta del concorso ADM per 415 assistenti amministrativi tributari, limitatamente ai posti della Regione Calabria.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, esclusa dalla graduatoria dei vincitori dopo avere conseguito 20,700 punti a fronte della soglia di 21,00, ha impugnato la graduatoria, il relativo atto di approvazione, l’esito della prova scritta digitale, l’avviso di pubblicazione degli esiti e gli atti relativi alla formulazione e correzione dei quesiti. Ha sostenuto che i quesiti n. 20, n. 59 e n. 89 fossero ambigui, erronei o fuorvianti e che, ove rivalutati, le avrebbero consentito di superare la soglia. Ha dedotto eccesso di potere, manifesta irragionevolezza e illogicità, violazione della disciplina concorsuale, della par condicio, degli artt. 3 e 51 Cost., del buon andamento, disparità di trattamento, contraddittorietà e lesione del legittimo affidamento. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e per irregolare notifica ai controinteressati, sostenendo inoltre che, anche in caso di accoglimento, la ricorrente non avrebbe raggiunto il punteggio utile per rientrare tra i vincitori.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento avrebbe potuto consentire alla ricorrente di collocarsi utilmente in graduatoria e beneficiare di eventuali scorrimenti. Ha tuttavia respinto il ricorso nel merito. Quanto al quesito n. 20 di inglese, ha ritenuto corretta la risposta "would have baked", trattandosi di periodo ipotetico dell’irrealtà riferito al passato, e non equivalente alla forma "would bake". Quanto al quesito n. 59, relativo alle competenze delle Direzioni dell’ADM, ha ritenuto non ambigua la distinzione tra Direzione Accise e Direzione Dogane e corretta la valutazione della commissione sulla risposta fornita. Quanto al quesito n. 89, relativo alle competenze trasversali, ha giudicato ragionevole l’attribuzione di un punteggio parziale alla risposta della ricorrente e la preferenza per l’opzione ritenuta più efficace, in quanto maggiormente tempestiva, trasparente e orientata alla gestione delle criticità. La Sezione ha ribadito che le commissioni di concorso esercitano ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di vizi evidenti e immediatamente percepibili, quali travisamento, errore sui presupposti, manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità. Ha inoltre confermato che il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione quando siano stati previamente fissati criteri e parametri idonei a rendere ricostruibile l’iter valutativo.
Osservazioni
Quesito n. 20 - Prova di inglese
La commissione ha correttamente ritenuto che, nella frase ipotetica riferita a un evento passato, l’unica forma pienamente corretta fosse "would have baked". La forma "would bake" non è intercambiabile nel contesto del quesito, poiché combina una protasi al past perfect con un’apodosi riferita al presente o al futuro.
Quesito n. 59 - Competenze delle Direzioni ADM
Il quesito non è ambiguo: il Regolamento di amministrazione dell’ADM distingue le competenze della Direzione Accise da quelle della Direzione Dogane. L’attribuzione alla Direzione Dogane di funzioni assegnate alla Direzione Accise giustifica la valutazione di erroneità della risposta.
Quesito n. 89 - Competenze trasversali
La commissione ha ragionevolmente considerato più efficace la risposta che prevedeva l’immediata interlocuzione con gli uffici, la predisposizione del report sui dati certi e la segnalazione al responsabile delle verifiche necessarie. La risposta scelta dalla ricorrente era mediamente efficace e legittimamente valutabile con punteggio parziale.
Discrezionalità tecnica della commissione
Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sono sindacabili soltanto in presenza di vizi evidenti e sintomatici dell’eccesso di potere, non ravvisabili nel caso esaminato.
Motivazione mediante voto numerico
Il voto numerico può esprimere e sintetizzare la motivazione della valutazione concorsuale quando siano stati previamente stabiliti criteri di massima e parametri idonei a garantire uniformità, trasparenza e ricostruibilità dell’iter valutativo.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata in relazione al deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 1 d.P.R. 487/1994
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il parere non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 3 Cost.
La ricorrente ha invocato il principio di uguaglianza; il motivo è stato ritenuto infondato nel complesso.
art. 51 Cost.
La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza; il motivo non è stato accolto.
D.M. 28 giugno 2023
Framework delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni
È richiamato quale riferimento per la definizione della competenza trasversale di affidabilità accertata mediante il quesito n. 89.
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
È utilizzato per individuare la ripartizione delle competenze tra Direzione Accise e Direzione Dogane e per valutare la correttezza della risposta al quesito n. 59.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, sussiste l’interesse a ricorrere contro l’esclusione da una graduatoria concorsuale anche quando l’eventuale accoglimento non consenta l’immediata collocazione tra i vincitori, se il ricorrente possa conseguire una posizione utile per eventuali scorrimenti della graduatoria.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di vizi evidenti, immediatamente percepibili dagli atti, quali errore sui presupposti, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, abnormità o errore procedurale.
- La formulazione dei quesiti concorsuali deve consentire l’individuazione di una risposta corretta secondo criteri oggettivi; non sussiste ambiguità quando il contenuto del quesito e la disciplina di riferimento permettono di distinguere chiaramente la risposta esatta dalle alternative.
- La commissione può attribuire un punteggio parziale a una risposta non completamente efficace quando i criteri di valutazione prevedano una graduazione dell’efficacia delle opzioni e la scelta risulti coerente con tali criteri.
- Il voto numerico è idoneo a motivare la valutazione di una prova concorsuale quando siano stati previamente predeterminati criteri di massima e parametri sufficientemente precisi da garantire trasparenza, omogeneità e ricostruibilità del giudizio.
Impugnazione degli atti di un concorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata esclusa dalla graduatoria del concorso pubblico indetto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il reclutamento di assistenti amministrativi tributari. La ricorrente aveva conseguito 20,700 punti nella prova scritta, a fronte della soglia minima di 21,00, e ha contestato la formulazione e la valutazione di tre quesiti.
Svolgimento della procedura
Il concorso, originariamente bandito per 415 posti, è stato successivamente elevato a 461 e poi a 569 posti complessivi. Per la Regione Calabria i posti sono passati da 5 a 7. La ricorrente ha impugnato la graduatoria, l’atto di approvazione, l’esito della prova scritta digitale del 28 marzo 2025, l’avviso di pubblicazione degli esiti e gli atti relativi alla formulazione e correzione dei quesiti.
Ha inoltre chiesto la sospensione degli atti impugnati, prospettando il rischio che la convocazione dei vincitori, la stipula dei contratti e l’attribuzione degli incarichi rendessero più difficile il conseguimento del bene della vita. La domanda cautelare era stata respinta con precedente parere interlocutorio, con richiesta all’amministrazione di completare l’istruttoria sul merito e di partecipare la relazione alla ricorrente.
Questioni preliminari
L’amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per mancata corretta notifica ad almeno un controinteressato. La Sezione non ha condiviso l’eccezione relativa alla carenza di interesse: anche se il punteggio conseguibile in caso di accoglimento non sarebbe stato sufficiente per rientrare tra i sette vincitori, la ricorrente avrebbe potuto collocarsi utilmente in graduatoria e beneficiare di eventuali scorrimenti.
La Sezione ha inoltre ritenuto rispettato il principio del contraddittorio, rilevando che la relazione definitiva dell’amministrazione era stata previamente trasmessa al difensore della ricorrente, senza che risultassero presentate osservazioni o controdeduzioni.
Contestazione del quesito n. 20
Il primo quesito riguardava la grammatica inglese e, in particolare, la scelta tra le forme "would bake" e "would have baked" nella frase condizionale "If I had known you were coming, I would have baked a cake".
La commissione ha ritenuto corretta la seconda forma perché la frase esprime un periodo ipotetico dell’irrealtà riferito al passato. La protasi al past perfect indica una condizione non verificatasi nel passato e l’apodosi deve riferirsi a una conseguenza anch’essa collocata nel passato. La forma "would bake", riferita al presente o al futuro, non è quindi equivalente nel contesto del quesito.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto puntuale, pertinente e ragionevole la spiegazione dell’amministrazione, osservando che la ricorrente non l’aveva adeguatamente contestata.
Contestazione del quesito n. 59
Il secondo quesito riguardava i fini istituzionali, i compiti e l’ordinamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La contestazione verteva sulla distinzione delle competenze tra le diverse Direzioni centrali.
Secondo il Regolamento di amministrazione dell’ADM, la Direzione Accise cura la normativa relativa, tra l’altro, alle accise sui tabacchi, sui prodotti energetici e alcolici e alle ulteriori imposizioni indirette. La Direzione Dogane cura invece l’applicazione della normativa doganale unionale e nazionale, dell’IVA negli scambi internazionali e altri adempimenti, inclusi quelli contabili connessi alle residue funzioni in materia di aiuti unionali all’agricoltura.
La risposta scelta dalla candidata attribuiva alla Direzione Dogane funzioni assegnate alla Direzione Accise. La Sezione ha quindi ritenuto corretta la valutazione della commissione, escludendo l’ambiguità del quesito: la domanda si riferiva specificamente alla Direzione Dogane e non all’Agenzia nel suo complesso.
Contestazione del quesito n. 89
Il terzo quesito riguardava una situazione operativa nella quale il candidato doveva predisporre entro due giorni un report sulle dichiarazioni doganali, riscontrando anomalie nei dati informatici e l’irreperibilità dei responsabili dei documenti cartacei.
Il quesito era finalizzato ad accertare la competenza trasversale dell’affidabilità, definita come capacità di portare avanti il lavoro secondo le procedure, rispettare gli impegni e agire con serietà e senso di responsabilità.
La commissione ha ritenuto più efficace la risposta che prevedeva di contattare immediatamente le persone non reperibili, lavorare sui dati certi disponibili e segnalare al responsabile le informazioni ancora da verificare. La risposta scelta dalla ricorrente, che prevedeva di attendere i documenti e lasciare incomplete le parti da controllare, è stata considerata mediamente efficace e non errata, con conseguente attribuzione di un punteggio parziale.
Il Consiglio di Stato ha giudicato logica e ragionevole tale graduazione, in quanto la prima risposta combinava tempestività, gestione del tempo, chiarezza sui limiti dei dati e comunicazione proattiva, mentre la seconda risultava più attendista e meno trasparente.
Discrezionalità tecnica delle commissioni
La Sezione ha ribadito che, nei concorsi pubblici, le commissioni esercitano un’ampia discrezionalità tecnica sia nella predeterminazione dei criteri sia nella valutazione delle prove. Il sindacato amministrativo non può sostituire la valutazione della commissione con una diversa valutazione di merito.
Il controllo di legittimità è possibile soltanto quando emergano vizi evidenti e immediatamente percepibili, quali errori sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, abnormità dei criteri o delle valutazioni oppure errori procedurali nella formulazione dei giudizi. La Sezione ha richiamato, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 2023, nn. 4247 e 4188; sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208, e 24 settembre 2019, n. 6358.
Nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi.
Motivazione mediante voto numerico e trasparenza
Il parere ha inoltre confermato che il voto numerico può essere sufficiente a motivare la valutazione di una prova concorsuale, purché la commissione abbia previamente stabilito criteri di massima e parametri idonei a rendere comprensibili la graduazione e l’omogeneità dei giudizi.
In presenza di criteri predeterminati, il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico della commissione e risponde a esigenze di economicità amministrativa. L’illegittimità può invece derivare dalla mancanza di criteri di massima o di parametri precisi ai quali raccordare il punteggio. Sono stati richiamati, sul punto, Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2573, e sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775.
Conclusioni
Poiché le contestazioni sui tre quesiti non hanno evidenziato ambiguità, errori o valutazioni manifestamente illogiche e le deduzioni dell’amministrazione sono risultate coerenti e non adeguatamente smentite, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso nel merito.
La Sezione ha quindi espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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