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Parere

Parere n. 1047/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Daniela Falasca, per l’annullamento del d.m. 8 aprile 2009 n. 42 nella parte in cui dispone il collocamento “in coda” e non “a pettine” dei docenti che abbiano chiesto l’inserimento in graduatoria in altre tre province;

Giustizia amministrativa201302805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte relativa al collocamento "in coda" anziché "a pettine" dei docenti che chiedevano l'inserimento nelle graduatorie di altre province

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ha chiesto l'annullamento dell'art. 1, comma 3, del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, contestando la disciplina che consentiva di chiedere l'inserimento nelle graduatorie di altre province soltanto dopo l'ultima posizione della III fascia, senza piena valorizzazione del punteggio maturato. La questione riguarda la sussistenza dell'interesse a ricorrere contro un atto generale che disciplina una procedura di aggiornamento delle graduatorie e, in particolare, se fosse necessaria la presentazione della domanda di inserimento o conferma e l'impugnazione dell'eventuale successivo provvedimento di concreto e deteriore collocamento in graduatoria. Il parere considera inoltre che la disciplina ministeriale era già stata annullata in parte qua in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011.

Il parere

La Sezione ritiene il ricorso inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. Il d.m. n. 42 del 2009 è un atto generale che disciplina una procedura concorsuale o para-concorsuale di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie. La previsione contestata non impediva in assoluto l'inserimento, né aveva carattere espulsivo, ma poteva incidere sul posizionamento degli aspiranti; il pregiudizio concreto era quindi verificabile soltanto dopo la presentazione della domanda, la valutazione dei titoli e l'adozione del provvedimento di collocamento. Dagli atti non risultano né la partecipazione del ricorrente alla procedura né l'adozione e l'impugnazione di un provvedimento concretamente lesivo. Non sussistono pertanto le condizioni processuali per l'esame nel merito. La Sezione aggiunge che la disciplina impugnata era già stata annullata in parte qua a seguito di un precedente parere dell'11 maggio 2011, adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011, che aveva eliminato la norma legislativa derogatoria e riaffermato il principio dell'inserimento "a pettine".

Osservazioni

Interesse a ricorrere contro l'atto generale

Gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; quando la lesione dipende da successive operazioni applicative, il ricorrente deve attendere l'atto concreto che renda attuale il pregiudizio.

Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo

Nel caso di una disciplina che costituisce la lex della procedura di aggiornamento delle graduatorie, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda di inserimento o conferma, così da differenziare la propria posizione, e impugnare l'eventuale collocamento deteriore concretamente derivato dall'applicazione della clausola contestata.

Mancata prova della lesione concreta

Non risultano agli atti né la presentazione della domanda né l'adozione di un provvedimento pregiudizievole relativo al posizionamento in graduatoria; le allegazioni sono rimaste riferite alla sola astratta disciplina dell'atto generale.

Precedente annullamento della disciplina "in coda"

La Sezione rileva, per completezza, che il decreto ministeriale era già stato annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell'11 maggio 2011, fondato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011 e sulla riaffermazione del principio dell'inserimento "a pettine".

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006

    piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità

    La disposizione ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, nell'ambito delle misure dirette a fronteggiare il precariato storico.

  • art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009

    disciplina interpretativa relativa all'inserimento nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione della III fascia

    La disposizione, qualificata formalmente come interpretativa, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale innovativa e retroattiva, nonché derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine".

  • art. 120, comma 1, Costituzione

    libera circolazione delle persone sul territorio nazionale

    La Corte costituzionale ha considerato la regola dell'inserimento "a pettine" coerente anche con l'esigenza di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.

  • art. 3 Costituzione

    violazione dell'art. 3 della Costituzione

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina derogatoria sull'inserimento "in coda", ritenendola eccentrica e irragionevolmente retroattiva rispetto alla regola ordinamentale dell'inserimento "a pettine".

  • d.m. 8 aprile 2009, n. 42

    norme per "l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011"

    Il decreto è qualificato come atto generale che disciplina la procedura di aggiornamento e l'inserimento, limitato ed eccezionale, nelle graduatorie ad esaurimento.

  • d.m. 10 settembre 2010, n. 249

    disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti

    È richiamato quale atto di disciplina della formazione iniziale degli insegnanti ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244/2007.

  • art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244

    È indicato quale base normativa del d.m. n. 249/2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso è qualificato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma il testo non richiama uno specifico articolo del decreto.

  • sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009 per violazione dell'art. 3 Cost., riaffermando la regola dell'inserimento "a pettine".

  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4

    Ha affermato che, anche quando si contesta una clausola immediatamente lesiva della lex della procedura, il ricorrente deve partecipare alla procedura e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione, ove necessario mediante motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Un atto generale è direttamente impugnabile soltanto quando la disposizione contestata produce una lesione immediata e attuale; se il pregiudizio dipende da successive attività applicative, l'interesse a ricorrere sorge con l'adozione dell'atto concreto lesivo.
  • Quando l'atto generale disciplina le regole di una procedura selettiva o concorsuale, il soggetto che intenda contestarlo deve, di regola, partecipare alla procedura per differenziare la propria posizione da quella della generalità dei consociati e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione.
  • La mera potenzialità di un peggioramento del posizionamento in graduatoria, non accompagnata dalla prova della partecipazione alla procedura e dell'effettivo collocamento deteriore, non integra un interesse concreto e attuale al ricorso.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma legislativa posta a fondamento di una disciplina regolamentare comporta l'illegittimità delle disposizioni regolamentari dipendenti dalla norma espunta, quando queste risultino incompatibili con la disciplina residua.
  • In materia di graduatorie ad esaurimento, la regola dell'inserimento "a pettine" costituisce l'assetto ordinamentale di riferimento, mentre una disciplina temporanea e derogatoria che collochi gli aspiranti "in coda" richiede una specifica e valida base normativa.

Impugnazione della disciplina delle graduatorie ad esaurimento

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento contro il d.m. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui prevedeva l'inserimento "in coda" nelle graduatorie di altre province anziché l'inserimento "a pettine", con piena valorizzazione del punteggio maturato. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasmesso la relazione ministeriale chiedendo il parere della Sezione.

Disciplina normativa e contenuto della contestazione

Il d.m. n. 42/2009 disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. L'art. 1, comma 3, consentiva al personale inserito nelle graduatorie di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio e prevedeva, per l'inserimento in altre province, il collocamento dopo l'ultima posizione della III fascia.

La disciplina si inseriva nel quadro dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296/2006, che aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento nell'ambito di un piano triennale di assunzioni volto, tra l'altro, a fronteggiare il precariato storico.

Regola sull'impugnazione degli atti generali

La Sezione richiama la giurisprudenza secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando producono una lesione immediata delle posizioni soggettive. Se, invece, la lesione è soltanto potenziale e si concretizza attraverso successivi atti applicativi, l'interesse a ricorrere sorge con l'adozione dell'atto concreto.

La stessa regola vale quando l'atto generale costituisce la lex della procedura concorsuale o selettiva. In tale ipotesi il ricorrente deve:

  • presentare domanda di partecipazione, così da rendere differenziata la propria posizione;
  • impugnare l'atto applicativo che, in concreto, determina la lesione, eventualmente mediante motivi aggiunti.

Applicazione al caso concreto

La previsione relativa all'inserimento "in coda" non impediva l'accesso alla graduatoria e non aveva carattere espulsivo. Essa poteva incidere soltanto sul posizionamento finale degli aspiranti, la cui concreta entità sarebbe stata conoscibile dopo la presentazione della domanda, la valutazione dei titoli del ricorrente e degli altri candidati e l'adozione del provvedimento di formazione o aggiornamento della graduatoria.

Dagli atti non emerge che il ricorrente abbia presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risulta neppure l'adozione di un provvedimento concretamente pregiudizievole relativo al suo collocamento, né la sua impugnazione. Le contestazioni sono rimaste quindi rivolte alla sola disciplina generale e astratta, senza prova di una lesione attuale.

Rilievo della precedente declaratoria di illegittimità costituzionale

La Sezione osserva inoltre che il d.m. n. 42/2009 era già stato annullato in parte qua a seguito di un precedente parere dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.

Il precedente parere aveva recepito gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009. La Corte aveva ritenuto che la disposizione, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, avesse natura innovativa e retroattiva e introducesse, per un biennio, una disciplina eccentrica e derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine".

Secondo il richiamo operato dalla Sezione, la regola dell'inserimento "a pettine" rappresentava l'assetto ordinamentale ordinario, anche in considerazione dell'esigenza di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, tutelata dall'art. 120, primo comma, Cost.

Conclusione

La Sezione ritiene che non siano necessarie ulteriori acquisizioni istruttorie e formula il definitivo avviso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per insussistenza dell'interesse concreto e attuale a ricorrere. La ragione decisiva è la mancata dimostrazione della partecipazione alla procedura e dell'esistenza di un atto applicativo concretamente lesivo.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoLegittimazione e interesse a ricorrereRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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