Sentenza del 23/01/2019 n. 1135 - Comm. Trib. Prov. Catania
Tassa automobilistica - Autoveicoli d'interesse storico - Diritto all'esenzione ove iscritti negli appositi registri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, presumibilmente in ragione dell'anzianità e dell'interesse storico del veicolo, nonostante l'iscrizione a un registro diverso da quelli espressamente indicati dalla legge.
La decisione
La pretesa di esenzione è stata respinta. L'art. 5, comma 31, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, riconosce l'esenzione esclusivamente agli autoveicoli e motocicli di interesse storico, costruiti da oltre trenta anni e iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat o Italiano Alfa Romeo. L'iscrizione presso altri registri non è sufficiente a fondare il diritto all'esenzione dalla tassa o dalle eventuali soprattasse.
Norme richiamate
Art. 5, comma 31, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53
Sono esenti dalla tassa e soprattassa soltanto "gli autoveicoli ed i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, costruiti da oltre trenta anni".
La norma individua tassativamente sia il requisito dell'anzianità superiore a trenta anni sia l'iscrizione a uno degli specifici registri indicati. L'iscrizione ad altri registri non è presupposto idoneo per ottenere l'esenzione.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale prevede un'esenzione indicando espressamente determinati registri o enti certificatori, l'elenco deve essere normalmente considerato tassativo, salvo successive modifiche legislative.
- Per ottenere l'esenzione non è sufficiente dimostrare che il veicolo sia genericamente storico o di interesse collezionistico: devono essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.
- L'anzianità del veicolo e l'iscrizione a un registro riconosciuto sono requisiti cumulativi; la mancanza anche di uno solo di essi può comportare il rigetto della richiesta.
- Prima di non versare una tassa sulla base di un'esenzione, è opportuno verificare la normativa vigente per l'anno interessato, poiché modifiche legislative possono ampliare, restringere o cambiare i registri e le condizioni rilevanti.
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