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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3809/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per presunta nullità processuale: la Corte d'appello aveva trattato l'udienza del 30/03/2021 in assenza del difensore di fiducia del ricorrente. Il difensore aveva trasmesso via PEC, il 29/03/2021 alle 17:05, una dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali e contestava che l'udienza si fosse tenuta nonostante tale comunicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la comunicazione via PEC fosse tardiva rispetto al termine minimo previsto dal codice di autoregolamentazione (almeno due giorni prima dell'udienza) e che il difensore non avesse prodotto le attestazioni richieste dall'art.24, comma 5, del D.I. 28 ottobre 2020, n.137. Di conseguenza le censure sono state giudicate manifestamente infondate. È stata confermata la pronuncia di merito (condanna in primo grado e in appello: mesi 3 di arresto e euro 1.500,00 di ammenda per la contravvenzione ai sensi dell'art.4 legge n.110/1975) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 11 luglio 1975 n.110

    Norma sostanziale contestata; disciplina la contravvenzione per la quale il ricorrente era stato condannato.

  • art. 3, Codice di autoregolamentazione dell'astensione dalle udienze dei difensori

    la comunicazione di adesione all'astensione deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente almeno due giorni prima dell'udienza

    La Corte ha applicato questa regola per escludere l'efficacia della PEC inviata il 29/03/2021 e ha ritenuto mancare la condizione necessaria per l'esercizio del diritto all'astensione.

  • art. 24, comma 5, D.I. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. legge 18 dicembre 2020 n.176)

    Prevede attestazioni/documentazione sull'avvenuta comunicazione; la mancata produzione di tali documenti ha inciso negativamente sulla fondatezza della protesta difensiva.

  • Precedente giurisprudenziale Sez.5, n.42575 del 26/06/2018 (Rv. 274117)

    Giurisprudenza richiamata che conferma la necessità del rispetto del termine di preavviso per l'astensione; supporta il principio applicato nella decisione.

Massime di principio

  • L'adesione all'astensione dalle udienze da parte del difensore è efficace solo se la comunicazione rispetta i termini previsti dal codice di autoregolamentazione (in genere almeno due giorni prima); una PEC inviata oltre questo termine può essere considerata inidonea.
  • Spetta al difensore l'onere di assicurarsi che la comunicazione sia effettivamente pervenuta alla cancelleria: invii dell'ultimo momento o in orari serali possono non raggiungere il giudice prima dell'udienza.
  • La mancata produzione delle attestazioni previste dalla normativa emergenziale (D.I. 137/2020 e successive disposizioni) può indebolire o vanificare la pretesa di astensione.
  • Se la regola procedurale sul preavviso non è rispettata, il giudice può procedere comunque e le relative censure in cassazione rischiano di essere dichiarate inammissibili; ciò può comportare condanne per spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • In situazioni simili è buona prassi inviare la comunicazione con congruo anticipo, ottenere e conservare prove di ricezione e, se possibile, sollecitare conferma dalla cancelleria prima dell'udienza.

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