Cassazione Civile, Ordinanza n. 01200/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un avvocato volta a ottenere dalla società il pagamento delle competenze professionali maturate per l’attività svolta in un giudizio di appello in cui aveva assistito una banca. La società sosteneva di non essere tenuta al pagamento perché aveva agito solo quale mandataria con rappresentanza della titolare del rapporto sostanziale, e quindi il rapporto professionale non sarebbe stato direttamente con essa. Dopo il rigetto del ricorso principale in cassazione, la società ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo un errore di fatto: la Corte di cassazione avrebbe erroneamente percepito gli atti ritenendo che la società avesse conferito al difensore un mandato per un intervento ad adiuvandum in proprio, mentre in realtà sarebbe intervenuta solo in nome e per conto della banca, unica parte processuale. Il ricorso per revocazione lamentava quindi che la decisione fosse fondata su una falsa rappresentazione della natura della costituzione in giudizio della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell’errore revocatorio, perché la questione della sussistenza del rapporto professionale e della legittimazione passiva della società era stata effettivamente oggetto di contrasto e di decisione, e perché l’inciso contestato non era decisivo ai fini della motivazione. La Corte ha ribadito che il rapporto tra difensore e soggetto che conferisce l’incarico è autonomo rispetto al rapporto sostanziale sottostante e che il cliente è chi affida il patrocinio, anche se la procura alle liti provenga da un mandatario. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando colpa grave nella proposizione dell’impugnazione, al pagamento di una somma ex art. 96, primo comma, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come base del ricorso introduttivo del giudizio di merito sul compenso professionale.
art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato come norma processuale del giudizio instaurato per la liquidazione del compenso professionale.
art. 391-bis c.p.c.
indica il rimedio della revocazione contro l’ordinanza della Corte di cassazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore di fatto rilevante per revocazione deve consistere in una svista percettiva, decisiva e obiettivamente immediata.
art. 81 c.p.c.
richiamato nel motivo originario di ricorso, in relazione alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo originario di ricorso, in relazione al contraddittorio e alla posizione processuale della parte.
art. 1388 c.c.
richiamato nel motivo originario di ricorso, per la disciplina della rappresentanza.
art. 83 c.p.c.
richiamato per distinguere la procura alle liti dal rapporto interno di incarico professionale.
art. 96, primo comma, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente al risarcimento per responsabilità aggravata per colpa grave.
art. 2049 c.c.
richiamato per affermare che la parte risponde del comportamento del proprio difensore verso la controparte.
art. 1226 c.c.
utilizzato per la liquidazione equitativa della somma dovuta ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente ricavabile dal raffronto tra sentenza e atti, non quando il punto controverso sia stato effettivamente esaminato e deciso dal giudice.
- Ai fini della revocazione, l’errore deve essere decisivo: se l’asserita inesatta percezione non ha inciso sulla ratio decidendi, il rimedio è inammissibile.
- La procura alle liti e il rapporto interno di incarico professionale sono distinti dal rapporto sostanziale sottostante; il compenso del difensore è dovuto dal soggetto che ha conferito l’incarico, anche se la procura sia stata rilasciata da un mandatario o da chi agisce per conto del titolare del diritto sostanziale.
- Nel valutare la responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma, c.p.c., rileva la proposizione di un’impugnazione che la parte sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo normale diligenza, essere infondata o inammissibile.
- La parte può essere condannata al risarcimento per lite temeraria anche quando la condotta processuale colposa sia imputabile al difensore, del cui operato la parte risponde verso la controparte.
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