Cassazione Penale, Sentenza n. 3331/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare speciale (art. 47-ter Ord. pen.) avanzata dal condannato ultrasettantenne; il ricorrente contestava la mancata motivazione circa l'assenza di elementi che escludessero collegamenti attuali con la criminalità organizzata e deduceva l'erronea valutazione alla luce della riforma dell'art. 4-bis (d.l. n.162/2022 conv. legge n.199/2022) e dell'assoluzione di alcuni coimputati nel procedimento separato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto fondata e adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza: Turriciano è in espiazione di pena per reati ricompresi nell'art. 4-bis (tra cui associazione mafiosa e tentate estorsioni aggravate), non ha prestato collaborazione e non ha fornito elementi sufficienti a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini dell'art. 47-ter, comma 1, il rinvio all'art. 4-bis è ricettizio e preclude in radice la detenzione domiciliare speciale per chi espia pena per reati 4-bis; quanto alla disciplina post-riforma, anche se la collaborazione non è più conditio sine qua non, il beneficiario deve allegare e, in parte, provare specifici elementi (adempimenti civili, dissociazione, assenza di collegamenti attuali, ecc.), che nel caso di specie mancavano. L'assoluzione di taluni coimputati non ha automaticamente travolto la natura ostativa della condanna del ricorrente né dimostrato l'insussistenza globale dell'associazione mafiosa.
Norme richiamate
art. 47-ter Ord. pen.
Il rinvio all'art. 4-bis è 'ricettizio': la disciplina di esclusione della detenzione domiciliare speciale si applica se il detenuto è in espiazione di pena per reati ricompresi nell'art. 4-bis; tale richiamo opera indipendentemente dall'assenza di collegamenti attuali e rende inapplicabile l'istituto fino alla rimozione della causa ostativa
art. 4-bis Ord. pen.
Dopo la riforma (d.l. n.162/2022 conv. legge n.199/2022) la presunzione di mantenimento dei collegamenti è relativa: i benefici possono essere concessi anche in assenza di collaborazione, ma l'interessato deve allegare e in parte provare elementi specifici che escludano collegamenti attuali (adempimento obbligazioni civili, dissociazione, assenza di rischio di ripristino di collegamenti, ecc.); il giudice ha poteri istruttori ampliati e valuta complessivamente il percorso rieducativo
d.l. 31/10/2022 n.162, conv. con modificazioni dalla legge 30/12/2022 n.199 (art.3, comma 2)
Disciplina transitoria che consente, in casi specifici (limitata partecipazione ovvero integrale accertamento dei fatti o attenuanti applicate), l'accesso ai benefici anche senza collaborazione, purché siano acquisiti elementi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto non dimostrate le condizioni per applicare la disciplina transitoria
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione sufficiente e non apparente rispetto all'accertamento della sussistenza dei requisiti ostativi e dei fatti utili ai benefici
art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n.152
Norma richiamata come aggravante per le tentate estorsioni; rilevante nel valutare la gravità delle condanne e la pericolosità sociale del condannato
art. 62 n.6, art. 114, art. 116 cod. pen.
Norme richiamate in relazione alle circostanze attenuanti e al risarcimento del danno: la Corte ricorda che l'applicazione di determinate attenuanti o l'adempimento delle obbligazioni civili possono concorrere a giustificare l'accesso ai benefici secondo la disciplina transitoria, ma devono essere effettivamente provate
Massime di principio
- Per chi è in esecuzione di pena per reati indicati all'art. 4-bis la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-ter, comma 1, è generalmente preclusa: il rinvio all'art. 4-bis opera come esclusione applicativa.
- La riforma del 2022 ha reso relativa la presunzione di collegamento con la criminalità organizzata: la collaborazione non è più l'unico mezzo per ottenere benefici, ma il richiedente deve allegare e, in parte, provare elementi concreti che escludano collegamenti attuali e il rischio di ripristino degli stessi.
- L'assoluzione di alcuni coimputati in procedimenti separati non determina automaticamente l'inesistenza dell'associazione o l'irrilevanza della condanna di un altro imputato; per trarre conseguenze favorevoli è necessario un accertamento giudiziale definitivo (es. revisione) che travolga il titolo in esecuzione.
- Il carico probatorio grava sul detenuto: vanno prodotte prove/documenti su adempimento obbligazioni civili, iniziative risarcitorie o di giustizia riparativa, elementi di dissociazione, percorsi trattamentali concreti e rapporti positivi della struttura penitenziaria; le informazioni investigative e di prevenzione possono pesare fortemente nella valutazione.
- I tribunali valutano complessivamente elementi giudiziari, investigativi e comportamentali: anche in presenza di qualche elemento favorevole, la mancanza di prova efficace dell'assenza di collegamenti o di pagamento delle obbligazioni civili può giustificare il diniego dei benefici.
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