Cassazione Penale, Sentenza n. 27431/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione per il mancato proscioglimento per prescrizione del reato (il fatto era del 3/3/2017 e la prescrizione sarebbe maturata il 3/9/2024); il difensore sosteneva che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato non essendosi formato giudicato parziale in relazione alla responsabilità; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis (si contestava la valutazione dell'entità del danno, ritenuto 1.800-2.000 euro sulla base di un preventivo mai effettivamente sostenuto); 3) violazione di legge e vizi della motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con contestazione della valutazione della non abitualità, dell'incensuratezza e di altri elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che, poiché la Corte di cassazione aveva precedentemente annullato parzialmente la sentenza rimettendo al giudice di rinvio esclusivamente la questione della punibilità (particolare tenuità/attenuanti), l'accertamento della responsabilità e del fatto erano già divenuti irrevocabili per giudicato progressivo: le cause di esclusione della punibilità (come la particolare tenuità) escludono la pena ma non l'illiceità e la colpevolezza, per cui non era possibile invocare la prescrizione sopravvenuta rispetto alla statuizione già resa sulla responsabilità. Il secondo motivo è stato ritenuto meramente oppositivo: la valutazione dei giudici di merito sull'entità del danno e sulle modalità del fatto è risultata congrua e non vulnerabile per travisamento della prova, stante che la stima del danno non dipende dall'effettiva esecuzione delle riparazioni. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile: la Corte aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando modalità del fatto e disvalore, senza essere tenuta a valutare ogni singolo elemento favorevole, purché sia dato conto degli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. proc. pen.
presente nel testo impugnato come "particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. proc. pen."
la causa di non punibilità per particolare tenuità esclude la pena ma non l'illiceità del fatto né la colpevolezza dell'autore; quando la Corte di cassazione rimette al giudice di rinvio solo la questione della punibilità, l'accertamento della responsabilità resta definitivo e impedisce di invocare poi cause estintive sopravvenute (come la prescrizione)
art. 624 cod. proc. pen.
richiamato in motivazione in relazione all'autorità di cosa giudicata nelle parti non annullate
la sentenza acquista autorità di cosa giudicata nelle parti non annullate quando l'annullamento è parziale e non ha connessione essenziale con le parti annullate; ciò supporta la formazione progressiva del giudicato sull'accertamento della responsabilità
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza rimettendo al giudice di rinvio soltanto la questione della punibilità (es. particolar tenuità o pena), l'accertamento del fatto e della responsabilità già statuìto diventa irrevocabile per giudicato progressivo: non è possibile invocare successivamente cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) che colpiscano la punibilità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) incide sulla punibilità ma non sull'illiceità o sulla colpevolezza: il giudice può valutare discrezionalmente, e tale valutazione è difficilmente rimproverabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- La stima del danno ai fini della tenuità dell'offesa può essere riferita anche a elementi presuntivi (preventivi, quantificazione dell'offesa e del disagio connesso) e non dipende esclusivamente dall'effettiva esecuzione della riparazione.
- Per contestare con successo il rigetto delle attenuanti generiche in Cassazione è necessario che il motivo sia specifico e non meramente oppositivo: va dimostrato un travisamento probatorio o una carenza logico-giuridica nella motivazione, non basta la semplice discordanza valutativa.
- In casi analoghi è opportuno produrre prove concrete e documentali (preventivi effettivamente pagati, perizie sul danno, elementi che dimostrino l'assenza di dolo o l'esiguità effettiva dell'offesa) se si intende impugnare la valutazione di merito; inoltre, quando si contesta la formazione del giudicato parziale, bisogna argomentare specificamente quale parte della sentenza resisteva all'annullamento e perché la questione della responsabilità non risultava già definita.
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