Cassazione Penale, Sentenza n. 17587/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida del provvedimento del Questore che gli ha imposto il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (daspo) per tre anni con obbligo di presentazione alla P.S., deducendo quattro motivi: 1) vizio di motivazione per presunta mancata valutazione della memoria difensiva che sosteneva trattarsi di un litigio fra avventori e non di un contrasto tra tifoserie; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per tardiva trasmissione degli atti (ricevuti dopo la convalida); 3) illegittimità della convalida da parte del G.i.p. come statuizione extra petita rispetto alla richiesta del P.M. (che avrebbe chiesto solo l'obbligo di presentazione e non il divieto di accesso); 4) errata applicazione dell'art. 6 L. n. 401/1989 ritenendo assente il nesso tra la condotta e la manifestazione sportiva, posto che l'episodio è avvenuto nel bar vicino al pala-ghiaccio due ore dopo la gara e non durante la manifestazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul merito dei motivi: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché il giudice ha effettivamente considerato la memoria difensiva (si rileva un mero errore materiale nella data indicata) e ha motivato il rifiuto degli argomenti ritenendoli non dirimenti; 2) il secondo è inammissibile perché la censura è generica: il difensore non ha documentato quando e come abbia richiesto l'accesso agli atti né comprovato l'impossibilità non dipendente da lui di consultarli; inoltre la difesa aveva comunque depositato memoria tempestiva; 3) il terzo è inammissibile per mancanza di interesse: anche se la convalida ha investito la parte amministrativa (divieto di accesso), ciò non invalida la legittimità della convalida della parte giurisdizionale (obbligo di presentazione), che è la sola necessaria ai fini della convalida; 4) il quarto è infondato: la Corte ha ritenuto sussistente il requisito dell'art. 6, comma 1, lett. a) L. n. 401/1989 perché la violenta lite è avvenuta in prossimità spazio-temporale della partita, in luogo attiguo al pala-ghiaccio, e ha coinvolto opposte tifoserie, configurando un nesso di immediata e univoca causalità con la manifestazione sportiva. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma 1, lett. a) (e commi 2 e 3 nella motivazione)
Le misure previste dall'art. 6 possono essere applicate non solo per condotte verificatesi durante la manifestazione sportiva, ma anche per condotte collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità (commesse "in occasione" o "a causa" della manifestazione). Il G.i.p. può convalidare la parte giurisdizionale (obbligo di presentazione) e la presenza della parte amministrativa (divieto di accesso) non invalida la convalida della parte giurisdizionale.
Decreto-legge n. 336 del 2001, art. 2-bis
Richiamato in relazione al nesso tra condotta e manifestazione sportiva; la Corte interpreta che non è necessario che la violenza avvenga durante la gara purché sussista un immediato nesso eziologico con la manifestazione.
Principio procedurale richiamato dalla giurisprudenza (Sez. 3, n. 20753 del 04/02/2016, Villani)
Sez. 3, n. 20753 del 04/02/2016, Villani
Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, una volta garantito il termine dilatorio (48 ore) dalla notifica per il deposito di memorie, è onere del destinatario dimostrare di non essere stato posto in condizione di ottenere e esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida; una contestazione generica non è sufficiente.
Massime di principio
- Un provvedimento di daspo può essere legittimamente convalidato anche se la condotta violenta è avvenuta fuori dall'arena sportiva e dopo la gara, se esiste un immediato e univoco nesso causalmente collegato alla manifestazione (prossimità spazio-temporale e coinvolgimento di tifoserie opposte).
- Per censurare la tardiva acquisizione degli atti e la lesione del diritto di difesa è necessario dimostrare concretamente di non aver potuto consultare gli atti nonostante i tentativi; una generica lamentela è inammissibile.
- La convalida del G.i.p. riguarda essenzialmente la parte giurisdizionale (obbligo di presentazione alla P.S.); la presenza nella convalida di profili amministrativi aggiuntivi non privi di richiesta specifica non invalida automaticamente la convalida della parte giurisdizionale.
- È importante depositare memorie e deduzioni entro il termine dilatorio previsto (48 ore dalla notifica) per far valere tempestivamente argomentazioni di merito e di diritto.
- Nel valutare la legittimità di misure di prevenzione in materia di manifestazioni sportive, i giudici applicano un criterio sostanziale basato sul nesso di causalità con l'evento sportivo più che su una rigida contemporaneità temporale.
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