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Ordinanza

Ordinanza n. 1330/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, o per ottenere l’esclusione dall’Allegato 1 della Determinazione del 29/12/2025 prot. n. -OMISSIS- di cancellazione dal RUNTS e/o l’annullamento della suddetta cancellazione a favore della scrivente con la conseguente reiscrizione nel suddetto registro.

Giustizia amministrativa202601346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni dedotte potranno essere apprezzate nella sede di merito. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non contiene una valutazione articolata del fumus boni iuris o del periculum in mora.

TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale del 29 dicembre 2025 di cancellazione dell'organizzazione di volontariato dal RUNTS, con inserimento nell'Allegato 1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'organizzazione di volontariato ha impugnato la determinazione regionale di cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore, chiedendone in via cautelare la sospensione dell'efficacia e, nel merito, l'esclusione dall'Allegato 1 o l'annullamento della cancellazione, con conseguente reiscrizione nel registro. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti né le ragioni concrete poste a fondamento della cancellazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che le questioni dedotte necessitino di un esame incompatibile con la fase cautelare, può respingere la domanda di sospensione riservandone la valutazione alla sede di merito e fissando contestualmente l'udienza pubblica.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce il giudizio di annullamento, che prosegue per la trattazione nel merito; le spese della fase cautelare possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieContributi al terzo settore e alle associazioniTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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