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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28338/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condannata con sentenza definitiva della Corte d'appello di Roma che aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di rideterminare le spese di giustizia poste a suo carico. La richiesta era fondata sull'assunto che l'importo richiesto nella cartella esattoriale non fosse integralmente riferibile alla sua posizione processuale, poiché composto in larga parte da spese per intercettazioni telefoniche e perché la richiedente aveva avuto un ruolo marginale nella vicenda. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato il non luogo a provvedere, ritenendo la questione già risolta dalla giurisprudenza di legittimità. Con il ricorso per cassazione la condannata deduceva un unico motivo di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il tema non era la mera quantificazione contabile delle spese, ma il corretto riparto delle spese tra coimputati; secondo la ricorrente, tale questione doveva essere esaminata dal giudice dell'esecuzione penale e non dal giudice civile, con richiamo alle Sezioni Unite Pislor.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché le Sezioni Unite Pislor disciplinano proprio un caso sovrapponibile: quando il condannato, senza contestare la condanna alle spese del procedimento penale, contesti l'errata quantificazione o la pertinenza di singole voci di spesa alla propria posizione processuale, la domanda va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La Corte ha ribadito che al giudice penale spetta la cognizione sulla formazione e sulla portata del titolo esecutivo, mentre il calcolo del quantum e la verifica della pertinenza di specifici importi rientrano nella giurisdizione civile. Poiché le doglianze della ricorrente investivano proprio la solidarietà e l'addebito delle spese per intercettazioni, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    è il rimedio esperibile davanti al giudice civile per contestare l'errata quantificazione o la pertinenza di singole voci delle spese processuali quando non si contesti la condanna alle spese in sé

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 535 c.p.p.

    la sua abrogazione è richiamata per delimitare il tema della persistenza del vincolo di solidarietà nella condanna alle spese, già affrontato dalle Sezioni Unite

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ha riformato il procedimento di recupero delle spese processuali e consente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. contro la cartella esattoriale relativa a entrate non tributarie

  • art. 226 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede, in alternativa all'autotutela amministrativa, il ricorso all'opposizione davanti al giudice civile contro la cartella esattoriale

  • art. 535 c.p.p.

    la giurisprudenza di legittimità richiama la questione del vincolo di solidarietà sulle spese processuali come ambito di cognizione del giudice dell'esecuzione penale

Massime di principio

  • Quando il condannato non contesta la statuizione di condanna alle spese processuali, ma solo il calcolo concreto o la riferibilità di singole voci di spesa alla propria posizione, la domanda non va proposta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile con opposizione all'esecuzione.
  • La distinzione decisiva è tra formazione e portata del titolo esecutivo, riservate al giudice penale, e fase esecutiva di quantificazione del credito, riservata al giudice civile.
  • Le contestazioni relative a spese per intercettazioni o ad altre voci incluse nella notula, dedotte come non dovute o non pertinenti, integrano una controversia esecutiva di natura civile e non un incidente di esecuzione penale.
  • La declaratoria di non luogo a provvedere resa dal giudice penale investito erroneamente della domanda non preclude la riproposizione della questione davanti al giudice civile competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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