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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3171

Regolamento (UE) 2024/3171 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d’acquisto

Normativa europea32024R3171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007 per allineare l'elenco delle posizioni di base utilizzate per il calcolo delle parità di potere d'acquisto alla classificazione COICOP 2018. La modifica si inserisce nel quadro del Sistema europeo dei conti e tiene conto dell'evoluzione della norma statistica internazionale approvata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite. L'atto è di natura meramente modificativa e sostitutiva dell'allegato tecnico, con applicazione differita al 1° settembre 2025.

Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007 con il nuovo elenco delle posizioni di base utilizzate per il calcolo delle parità di potere d'acquisto (PPA).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla disciplina statistica europea sulle parità di potere d'acquisto, incidendo sull'elenco delle posizioni di base contenuto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007. Riguarda quindi gli Stati membri e, sul piano operativo, le autorità e gli organismi statistici coinvolti nella raccolta, nel calcolo e nella diffusione delle PPA. Si applica nell'Unione europea ed è anche rilevante ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° settembre 2025.

Aggiornamento dell’elenco delle posizioni di base per le parità di potere d’acquisto

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1445/2007 per sostituire l’allegato II, ossia l’elenco delle posizioni di base utilizzate nel calcolo delle parità di potere d’acquisto (PPA). L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare la nomenclatura statistica alla COICOP 2018, approvata a livello internazionale dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite e già recepita nel sistema europeo dei conti tramite il regolamento (UE) 2023/734.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1445/2007 stabilisce norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle PPA, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione. Ai sensi dell’articolo 3, lettera e), per "posizione di base" si intende il livello minimo di aggregazione delle voci nella ripartizione del PIL per il quale si calcolano le PPA. L’allegato II contiene l’elenco delle posizioni di base e deve quindi essere aggiornato ogni volta che la classificazione sottostante viene modificata o riallineata a standard statistici nuovi o rivisti.

Ragioni della modifica

I considerando spiegano che, per la spesa per consumi individuali delle famiglie, la classificazione delle posizioni di base costituisce una ulteriore ripartizione della COICOP, come definita nell’allegato A, capitolo 23, del regolamento (UE) n. 549/2013. Poiché la 49a sessione della Commissione statistica delle Nazioni Unite ha approvato la versione rivista COICOP 2018 e il regolamento (UE) 2023/734 ha modificato il regolamento (UE) n. 549/2013 per introdurre tale versione e allinearla alla nuova norma internazionale, la Commissione ritiene opportuno aggiornare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone una modifica puntuale ma sostanzialmente tecnica: l’allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007 viene sostituito integralmente con l’allegato al nuovo regolamento. Il nuovo allegato riporta l’elenco aggiornato delle posizioni di base e le relative corrispondenze con le classificazioni statistiche richiamate, tra cui COICOP 2018, COPNI, COFOG e CPA versione 2.1. Il contenuto dell’allegato è molto dettagliato e copre le principali categorie di spesa e di investimento, tra cui consumi delle famiglie, spesa delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, spesa delle amministrazioni pubbliche, investimenti lordi, variazione delle scorte, acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore e saldo delle esportazioni e importazioni.

Aspetti operativi per i professionisti

Per gli operatori statistici e, indirettamente, per gli utilizzatori dei dati PPA, la modifica comporta l’adozione del nuovo elenco delle posizioni di base a decorrere dal 1° settembre 2025. Fino ad allora, resta applicabile il precedente assetto dell’allegato II. In pratica, l’aggiornamento è rilevante per le attività di compilazione, confronto internazionale e armonizzazione delle statistiche economiche basate sulle PPA.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pur essendo immediatamente vincolante nel suo complesso e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, la sua applicazione materiale è differita al 1° settembre 2025, così da consentire l’adeguamento dei sistemi statistici nazionali.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007 con l'allegato del nuovo regolamento, aggiornando così l'elenco delle posizioni di base ai fini del calcolo delle PPA.

Allineamento alla COICOP 2018

I considerando chiariscono che, per la spesa per consumi individuali delle famiglie, la classificazione delle posizioni di base è un'ulteriore ripartizione della COICOP; poiché la 49a sessione della Commissione statistica delle Nazioni Unite ha approvato la versione rivista COICOP 2018 e il regolamento (UE) 2023/734 ha modificato il regolamento (UE) n. 549/2013 per introdurla, si rende necessario aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1445/2007.

Entrata in vigore e applicazione differita

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma che si applichi soltanto dal 1° settembre 2025.

Obbligatorietà e applicabilità diretta

L'articolo 2 ribadisce la natura tipica del regolamento UE: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeacontabilità nazionaleparità di potere d'acquistoclassificazioni economiche

Testo integrale

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