Cassazione Civile, Ordinanza n. 33024/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria promossa da una società in amministrazione straordinaria per ottenere la revoca di un pagamento di euro 87.926,13 effettuato, prima dell'apertura della procedura, in favore di un'altra società, con condanna di quest'ultima alla restituzione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile per tardività l'appello della società soccombente, ritenendo decorso il termine breve dalla notifica della sentenza di primo grado a uno dei difensori non domiciliatari. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza che aveva ritenuto sufficiente tale notifica e aveva dichiarato i restanti motivi inammissibili per carenza d'interesse. La società soccombente propone quindi ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo tre errori di fatto: mancato esame di un giudicato esterno derivante da altra sentenza di appello; omesso rilievo di una memoria depositata in cancelleria; erronea supposizione dell'esistenza o dell'assenza di una procura e della domiciliazione dell'avv. indicato, come risultante dagli atti di causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i tre motivi di revocazione non colpissero la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata esclusivamente sulla tardività dell'appello per effetto della valida notifica della sentenza di primo grado a un difensore non domiciliatario. Ha quindi escluso che le dedotte sviste fossero essenziali e decisive, osservando che, anche se esistenti, non avrebbero potuto mutare l'esito del giudizio di legittimità, già definito dall'inammissibilità del quarto motivo del ricorso originario e dalla conseguente preclusione dell'esame degli altri. Il ricorso per revocazione è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è esperibile solo per errore di fatto risultante da una svista percettiva decisiva e non quando si deduca un errore di giudizio o di interpretazione della questione già esaminata.
art. 391-bis c.p.c.
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi ammessi dall'art. 395 c.p.c.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Consente la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso quando la questione è già risolta da orientamento consolidato conforme alla decisione impugnata.
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza ad uno dei difensori della parte fa decorrere il termine breve per impugnare, anche se il destinatario non è il domiciliatario.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il Collegio può definire il ricorso in camera di consiglio; la mancata considerazione di una memoria non rileva se la decisione dipende da una ratio assorbente e decisiva.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può essere rilevante solo se incide sulla ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva immediatamente e obiettivamente verificabile dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabile e decisivo.
- Non è configurabile revocazione quando il giudice di legittimità abbia comunque deciso sul motivo, anche implicitamente o per ragioni di assorbimento, poiché in tal caso si denuncia un errore di giudizio e non di fatto.
- Per fondare la revocazione non basta allegare un errore su singole argomentazioni se la decisione impugnata poggia su una ratio autonoma e preclusiva non scalfita dalla censura.
- La decisività dell'errore va valutata in concreto: se la decisione sarebbe rimasta identica anche senza la pretesa svista, il rimedio revocatorio è inammissibile.
- La notifica della sentenza a uno solo dei difensori costituiti è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a prescindere dalla qualità di domiciliatario del destinatario.
- Il rilievo di un giudicato esterno o di altre questioni rilevabili d'ufficio resta subordinato ai limiti del sistema delle impugnazioni e non può superare una precedente statuizione che abbia reso inammissibile l'ulteriore esame del merito.
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