Cassazione Penale, Sentenza n. 13780/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Berni era stato condannato per bancarotta semplice documentale in quanto amministratore unico della societa' Baltika srl, dichiarata fallita il 1/10/2014. Ha impugnato la sentenza di appello denunciando: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato e sul computo della recidiva, sostenendo che la fattispecie sarebbe colposa; (2) esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., lamentando travisamento del fatto e contraddittorieta' della motivazione che, a suo dire, oscillerebbe fra l'enfasi sul dolo e il riconoscimento di una ipotesi colposa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e inammissibile. Ha confermato che la motivazione di appello va letta congiuntamente a quella di primo grado, la quale aveva gia' dimostrato che l'imputato, pur essendo obbligato in quanto amministratore unico, non ha tenuto le scritture contabili dopo il sequestro, che l'omissione era protratta per anni e che la dichiarazione di affidamento totale al commercialista PASQUINI non era credibile. Sull'elemento soggettivo il Tribunale aveva correttamente ricondotto l'omissione al dolo; la Corte d'appello ha seguito lo stesso percorso motivazionale. La recidiva e' stata correttamente ritenuta in relazione all'ipotesi dolosa; il motivo relativo all'art. 131-bis e il vizio di travisamento del fatto sono stati considerati inammissibili o privi di fondamento. Conseguentemente e' stato confermato il rigetto del ricorso, la condanna alle spese processuali e la non decorrenza della prescrizione, tenuto conto della recidiva contestata (art. 99, comma 4 c.p.).
Norme richiamate
art. 217, comma secondo, legge fallimentare
Il reato di bancarotta semplice documentale puo' essere commesso anche con dolo; l'omissione prolungata e la consapevolezza/volonta' del soggetto obbligato a tenere le scritture giustificano la qualificazione come dolosa.
art. 131-bis cod. pen.
La causa speciale di non punibilità prevista dall'art. 131-bis e' stata ritenuta non applicabile: la Corte ha escluso che vi sia spazio per quella causa quando la condotta e' stata valutata come dolosa e la motivazione che invoca colpa e' infondata.
art. 99, comma 4, cod. pen.
La recidiva reiterata, correttamente accertata in relazione alla condotta dolosa, incide sul decorso della prescrizione (non e' venuta meno la prescrizione massima di dieci anni).
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Riferimento procedurale: il ricorso e' stato trattato senza intervento delle parti secondo le modalita' previste dalla norma (trattazione per decreto/d'inammissibilita' o in camera di consiglio secondo la disciplina indicata).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in sede di legittimita' limita la sindacabilita' delle valutazioni di merito: non puo' riformare motivazioni logico-giuridiche consolidate tra primo e secondo grado se quest'ultime sono coerenti e congiunte.
- L'omissione prolungata della tenuta delle scritture contabili da parte dell'amministratore, soprattutto se il soggetto ha esperienza nel settore, puo' essere ricondotta al dolo quando emergono elementi che smentiscono la mera negligenza o l'affidamento ad un terzo.
- La semplice dichiarazione di aver affidato la contabilità ad un commercialista non esonera l'amministratore dall'obbligo e non impedisce l'attribuzione del dolo se manca la documentazione e l'omissione e' sistematica.
- La doglianza per travisamento del fatto in Cassazione e' spesso inammissibile quando riproduce critiche di merito gia' valutate e respinte dai giudici di merito; la Suprema Corte non e' sede di rinnovata valutazione probatoria.
- La causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p. non puo' essere riconosciuta se la ricostruzione dei fatti indica una condotta intenzionale; le contraddizioni interne alla difesa non sono sufficienti a far propendere per la colpa.
- La contestazione e l'accertamento della recidiva possono prevenire il decorso della prescrizione; pertanto l'esistenza della recidiva va valutata con attenzione nelle impugnazioni che contestano il decorso dei termini.
Testo integrale
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