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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21634/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di condanna a 3 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 582 c.p. (lesioni), relativo a un episodio di aprile 2018 in cui l'imputato avrebbe colpito alla testa un conducente di autobus. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) carenze motivazionali e violazione degli artt. 69 e 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; 3) mancata motivazione circa il rigetto di una richiesta di beneficio ex art. 175 c.p. inviata via posta elettronica alla Corte di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo al mancato esame della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., osservando che la Corte territoriale si è limitata a descrivere la condotta senza effettuare la valutazione complessiva richiesta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, ecc.). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. I restanti motivi sono stati ritenuti assorbiti ma non preclusi a nuova valutazione in sede di rinvio. Inoltre la Cassazione ha osservato che la presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.10 c.p. non altera la competenza per materia del Giudice di pace prevista dal d.lgs. 274/2000 relativamente ai reati di percosse e lesioni.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma che incrimina le lesioni: la sentenza impugnata riguarda una condotta valutata come lesioni con prognosi di sette giorni.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte interpreta la causa di non punibilità per particolare tenuità come subordinata a una valutazione complessa e congiunta di tutti gli elementi concreti (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): mera descrizione dei fatti è insufficiente per escludere la punibilità.

  • art. 133 c.p.

    Riferito quale criterio di valutazione collegato ad art. 131-bis: occorre considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno/pericolo.

  • art. 61 n.10 c.p.

    Aggravante per aver commesso il fatto nei confronti di un incaricato di pubblico servizio; la Corte osserva però che la sua presenza non incide automaticamente sulla competenza per materia del Giudice di pace nei reati di cui al d.lgs. 274/2000.

  • d.lgs. 274/2000 (art. 52 e disposizione relativa alla competenza del Giudice di pace)

    Il decreto individua i reati di competenza del Giudice di pace (tra cui percosse e lesioni): tali competenze non sono automaticamente mutate dalla presenza di aggravanti comuni come l'art. 61 n.10 c.p.

  • art. 69 c.p.

    Riferito nel ricorso in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo e rimessa al giudice di merito in sede di nuovo esame.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al giudizio sulla prevalenza delle attenuanti generiche: la valutazione va effettuata dal giudice di merito nel complesso quadro fattuale, e la Cassazione ha rinviato per nuovo esame.

  • art. 175 c.p.

    Norma menzionata riguardo a una richiesta di beneficio inviata via posta elettronica; la Corte ha ritenuto il relativo motivo assorbito ma osserva implicitamente l'esigenza di motivare il rigetto di istanze anche quando siano prodotte tramite canali telematici.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. occorre che il giudice compia una valutazione complessiva e motivata sulla fattispecie, ponderando modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; una semplice descrizione fattuale non è sufficiente.
  • Se il giudice omette la necessaria valutazione di art. 131-bis c.p., la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio, con possibile riconsiderazione delle altre questioni (attenuanti, benefici) che risultano assorbite ma non precluse.
  • La presenza di un'aggravante comune (es. art. 61 n.10 c.p.) non determina automaticamente la sottrazione della competenza per materia del Giudice di pace prevista dal d.lgs. 274/2000; la competenza va valutata alla luce delle disposizioni che individuano espressamente le ipotesi di eccezione.
  • Le istanze o le richieste di benefici inviate per via telematica devono essere acquisite agli atti e motivate in modo chiaro dal giudice: in caso di omissione la questione può essere riesaminata in sede di rinvio.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve rinnovare l'esame non solo del profilo annullato dalla Cassazione ma anche delle questioni connesse che possono subire una diversa valutazione alla luce della nuova decisione.

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