Cassazione Penale, Sentenza n. 29241/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte di Assise d'Appello di Roma (sentenza di rinvio), denunciando violazione di legge in riferimento agli artt. 125, 533, 546 c.p.p. e agli artt. 133 e 133-bis c.p., nonché vizio della motivazione: secondo la difesa la pena è stata fissata al di sotto della media edittale senza adeguata motivazione e in modo contraddittorio, nonostante il richiamo al peso e alla tipologia dello stupefacente e alla personalità dell'imputato cui sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata: la motivazione ha fatto riferimento a elementi oggettivi (reiterata attività di cessione di cocaina tramite due correi dediti allo spaccio al dettaglio e il rilevante episodio di trasporto di kg 1,280 di cocaina poi sequestrata e analizzata) e ha indicato l'impiego dei criteri dell'art. 133 c.p. La pena confermata in sede di rinvio è di 3 anni e 8 mesi di reclusione e 22.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti. In aggiunta è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti)
Norma applicata per la qualificazione del reato (traffico/ detenzione di sostanze stupefacenti); la Corte ha confermato la condanna ai sensi di tale norma.
cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente nella censura sulla motivazione; nel testo non emerge un'interpretazione sostanziale diversa da quella difensiva, per cui la Corte la richiama come parte del tema di legittimità sollevato.
cod. proc. pen.
Articolo citato dal ricorrente tra le norme processuali ritenute violate; la Corte non ha ritenuto fondata la censura in relazione a tale richiamo.
cod. proc. pen.
Altro richiamo procedurale del ricorrente; la Corte ha valutato nel complesso la correttezza del procedimento e non ha ritenuto sussistente il vizio denunciato.
cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente impiegato i criteri previsti dall'art. 133 c.p., potendo utilizzare anche espressioni generiche come 'pena congrua' purché risulti il richiamo ai criteri e agli elementi obiettivi.
cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente; non emergono interpretazioni particolari nel testo oltre alla contestazione del criterio di determinazione della pena.
cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice può fissare una pena al di sotto della misura media edittale senza una lunga articolazione motivazionale, purché risulti l'impiego dei criteri dell'art. 133 c.p.; sono sufficienti anche espressioni generiche che richiamino congruità o equità della pena.
- È necessaria una motivazione più dettagliata e specifica solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale; altrimenti la Corte accetta motivazioni più sintetiche se coerenti con elementi oggettivi.
- Elementi oggettivi e concreti (quantitativo di droga sequestrato, ruolo nell'organizzazione, reiterazione delle cessioni, correi dediti allo spaccio) possono legittimare un trattamento sanzionatorio severo anche se riconosciute attenuanti generiche.
- Per impugnare con successo la determinazione della pena il ricorrente deve dimostrare l'insufficienza, la contraddittorietà o l'arbitrarietà della motivazione, non semplicemente esprimere disaccordo sulla valutazione dei fatti.
- Il rigetto del ricorso comporta in genere la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque va considerato il rischio economico nel proporre impugnazioni manifestamente infondate.
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