Tribunale, Sentenza T-321/25
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 10 giugno 2026. — JLG EMEA BV contro Belgische Staat. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voce 8427 – Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento – Voce 8428 – Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) – Ceste non montate su un carrello semovente, ceste a forbice, ceste articolate, ceste telescopiche, ceste mobili verticali – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 – Validità. — Causa T-321/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha risolto un rinvio pregiudiziale del giudice belga sulla classificazione doganale di piattaforme elevatrici semoventi e macchine analoghe. Ha stabilito che tali prodotti, se destinati al sollevamento e non al trasporto, rientrano nella voce 8427 della NC e non nella voce residuale 8428. Ha inoltre ritenuto valido il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610, che aveva soppresso la precedente classificazione difforme. La pronuncia è rilevante per gli operatori doganali perché chiarisce che la funzione accessoria di spostamento non esclude la classificazione in 8427.
Classificazione doganale nella NC di macchine semoventi con piattaforma di lavoro e dispositivo di sollevamento: prevale la voce 8427 e non è invalido il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610
La questione giuridica
Se macchine semoventi dotate di motore elettrico e di dispositivo di sollevamento con piattaforma di lavoro, destinate esclusivamente al sollevamento di persone e merci ma non al loro trasporto, debbano essere classificate nella voce 8427 oppure nella voce 8428 della nomenclatura combinata; se, conseguentemente, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 sia invalido; e se la stessa soluzione valga per ceste a forbice, ceste a braccio articolato, ceste a braccio telescopico e ceste mobili verticali con analoghe caratteristiche oggettive.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che una macchina semovente con motore elettrico e dispositivo di sollevamento, munita di piattaforma con cesta di sicurezza e destinata esclusivamente al sollevamento di persone e merci, senza essere idonea al trasporto neppure su brevi distanze per la sua limitata capacità di spostamento, rientra nella voce 8427 della nomenclatura combinata. Ne consegue che la voce 8428, di natura residuale, non si applica quando il bene è classificabile nella 8427; pertanto, l’esame non ha evidenziato elementi idonei a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610, che si fonda sul parere di classificazione 8427.10/1 e non altera il contenuto o la portata delle voci tariffarie.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610
- Regolamento (CE) n. 738/2000
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
- Decisione 87/369/CEE
- Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA
- Regola generale 1 per l’interpretazione della NC
- Regola generale 6 per l’interpretazione della NC
Classificazione doganale di macchine semoventi con piattaforma di lavoro e validità del regolamento di esecuzione 2022/1610
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale in materia di unione doganale e classificazione nella nomenclatura combinata, proposto dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Il contenzioso opponeva JLG EMEA BV allo Stato belga sulla corretta voce NC applicabile a ceste e piattaforme elevatrici semoventi, nonché sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610.
Fatti e procedimento principale
La società JLG EMEA aveva presentato dichiarazioni in dogana per ceste a forbice, a braccio articolato, a braccio telescopico e ceste mobili verticali. Le autorità belghe avevano inizialmente rilasciato informazioni tariffarie vincolanti che collocavano tali merci nella sottovoce 8428 90 90, applicando anche il regolamento (CE) n. 738/2000. In seguito, dopo il parere di classificazione OMD 8427.10/1, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610, sopprimendo la precedente classificazione del prodotto descritta nel regolamento n. 738/2000.
Le ITV utilizzate dall’impresa sono state quindi revocate. I ricorsi amministrativi contro tali revoche sono stati dichiarati irricevibili dalle autorità belghe per ragioni procedurali interne, e la controversia è stata portata dinanzi al giudice del rinvio, che nutriva dubbi sia sulla corretta classificazione doganale sia sulla validità del regolamento di esecuzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto la struttura della NC contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, nella versione applicabile derivante dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832. Sono centrali la voce 8427, relativa a "carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento", e la voce 8428, relativa ad "altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione".
Sono inoltre rilevanti:
- le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC;
- le note esplicative del SA relative alle voci 8427, 8428 e 8709;
- l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87;
- il regolamento (UE) n. 952/2013, richiamato in tema di decisioni in materia di informazioni vincolanti;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610;
- la convenzione internazionale sul SA e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della stessa.
Questioni pregiudiziali sottoposte al Tribunale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se le macchine semoventi del tipo descritto, non montate su autocarro, debbano essere classificate nella voce 8427 o nella voce 8428;
- se il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 sia invalido, o almeno se siano invalidi i suoi considerando;
- se analoghe piattaforme e ceste elevatrici, con funzione di sollevamento e non di trasporto, debbano parimenti rientrare nella voce 8427 anziché nella 8428.
Ragionamento del Tribunale sulla classificazione
Il Tribunale chiarisce che la voce 8428 ha carattere residuale e si applica solo se il prodotto non può essere classificato nelle voci da 8425 a 8427. Richiama inoltre il principio secondo cui la classificazione dipende, in via principale, dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, mentre la destinazione d’uso può rilevare solo se inerente al prodotto e desumibile da tali caratteristiche.
Nel confronto tra le voci pertinenti, il Tribunale osserva che la voce 8427 non si limita ai veicoli destinati al trasporto. Le note esplicative del SA mostrano che essa include anche carrelli di movimentazione dotati di dispositivo di sollevamento destinati a eseguire lavori ad una certa altezza, come i carrelli meccanici a piattaforma elevatrice per manutenzione di linee elettriche o illuminazione pubblica.
Il punto decisivo è che la voce 8427 comprende anche apparecchi per i quali lo spostamento è solo accessorio e subordinato alla funzione principale di sollevamento. La Corte respinge quindi l’idea che occorra una vera e propria funzione autonoma di trasporto per poter applicare la voce 8427. Il fatto che le macchine di cui trattasi non siano adatte al trasporto di persone o merci, neppure su brevi distanze, non è sufficiente a escluderne la classificazione nella 8427.
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale richiama anche il parere di classificazione OMD 8427.10/1, relativo a un "elevatore semovente a braccio articolato", che presenta caratteristiche oggettive molto simili a quelle del prodotto descritto nel regolamento n. 738/2000.
Valutazione della validità del regolamento di esecuzione 2022/1610
Sulla seconda questione, il Tribunale ricorda che la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale nell’adottare misure di classificazione, ma non può alterare il contenuto e la portata delle voci tariffarie derivanti dal SA.
Nel caso di specie, il regolamento di esecuzione 2022/1610 si fonda sul parere di classificazione 8427.10/1 e mira ad assicurare un’interpretazione uniforme a livello internazionale. Poiché il Tribunale ha appena affermato che i prodotti analoghi a quelli descritti nel regolamento n. 738/2000 rientrano nella voce 8427, la soppressione della precedente classificazione in 8428 non modifica la portata della voce 8427 e non eccede i poteri della Commissione.
Di conseguenza, l’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo a incidere sulla validità del regolamento di esecuzione 2022/1610.
Decisione e portata pratica
Il dispositivo afferma che:
- una macchina semovente dotata di motore elettrico e di dispositivo di sollevamento, con piattaforma provvista di cesta di sicurezza, destinata esclusivamente al sollevamento di persone e merci e non al loro trasporto, rientra nella voce 8427 della NC;
- l’esame delle questioni pregiudiziali non evidenzia elementi tali da incidere sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610.
La pronuncia è importante per la pratica doganale perché chiarisce che, per questi prodotti, la funzione accessoria di movimento non fa scattare la voce 8428 né la qualificazione come veicoli di trasporto della voce 8709. Per gli operatori, ciò conferma la prevalenza della funzione di sollevamento e dell’assetto oggettivo del bene rispetto alla mera assenza di vocazione al trasporto.
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