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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7463/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) vizi di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto sufficiente il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria basato su fotogrammi estrapolati da un filmato (DVD) prodotto tardivamente, sostenendo che il filmato acquisito dopo l'ammissione del rito abbreviato fosse inutilizzabile e che i fotogrammi non fossero chiari; 2) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con la censura che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato la modestia del danno e le deduzioni difensive

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, rilevando che il ricorrente aveva contestato solo la tardiva allegazione del DVD senza confrontarsi con una delle autonome e autosufficienti rationes decidendi poste a fondamento della condanna (fotografie estratte dal filmato presenti in atti e riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura: il giudice di merito ha fornito motivazione logica e coerente sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di elementi positivi e i numerosi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Articolo richiamato nella descrizione del reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile (furto o rapina a seconda del contesto processuale) ma non oggetto di interpretazione specifica nella motivazione della Cassazione

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 624 come norma incriminatrice applicata nella vicenda; la Cassazione non ha rimeso in discussione la qualificazione del reato ma ha giudicato inammissibile il ricorso sulle questioni proposte

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice del merito deve motivare la valutazione degli elementi rilevanti indicati dall'art. 133 e che tale valutazione è in larga parte insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria

  • art. 62-bis cod. pen. (riferimento alla riforma d.l. 23/05/2008, n. 92 conv. L. 24/07/2008, n. 125)

    Riferimento alla riforma che ha inasprito i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche, precisando che lo stato di incensuratezza non è più sufficiente di per sé; la Corte applica tale orientamento per giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità deriva da colpevoli profili del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende

  • Giurisprudenza di legittimità (sentenze citate: Cass. n. 2754/2017; sez. 3, n. 30021/2011; sez. 5, n. 43952/2017; sez. 1, n. 39566/2017; Cass. n. 32872/2022)

    La Corte richiama principi consolidati: a) il ricorso per cassazione è generico se contesta solo una delle multiple e autonome ragioni decisorie; b) la valutazione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto in larga parte non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; criticare solo una di esse può portare all'inammissibilità per genericità
  • La tardiva produzione di un supporto probatorio (es. DVD) non rende automaticamente inutilizzabili gli elementi estratti da quel supporto se fotogrammi o fotografie ricavate risultano comunque depositati o riconosciuti e sono presenti negli atti
  • Il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria basato su immagini estrapolate può costituire elemento di prova idoneo a fondare la responsabilità, salvo contestazioni specifiche sulla attendibilità di quel riconoscimento
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è in massima parte un apprezzamento di fatto del giudice del merito: è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o assente; l'esistenza di precedenti e l'assenza di elementi positivi possono legittimamente determinare il diniego delle attenuanti
  • Chi impugna deve documentare e argomentare specificamente le ragioni per cui gli elementi decisivi (anche molti) hanno sofferto vizi: altrimenti il rimedio di legittimità rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle Ammende

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