Sentenza n. 1363/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro la determina comunale di conferma dell'acquisizione al patrimonio comunale e di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza con un articolato motivo di appello, deducendo error in procedendo e in iudicando, omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza e violazione degli artt. 3 e 31 del d.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 812, 934 e seguenti del codice civile e di altre disposizioni richiamate. In particolare, ha sostenuto che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché gli interessati non avevano impugnato l'ordinanza di demolizione, ormai definitiva; che i bungalow costituivano strutture leggere stabilmente installate, soggette a permesso di costruire, e che gli utilizzatori dovevano essere qualificati come responsabili dell'abuso e destinatari dell'ordine di demolizione e della successiva sanzione; che l'acquisizione per accessione in favore del proprietario dell'area non escludeva la responsabilità degli utilizzatori; e che, trattandosi di abuso realizzato su area sottoposta a vincoli paesaggistico, ambientale e idrogeologico, la sanzione pecuniaria doveva essere applicata nella misura massima prevista dalla legge, senza margini di discrezionalità. Gli appellati hanno contestato la propria responsabilità, la qualificazione dei bungalow, l'esigibilità della demolizione e la legittimità della sanzione, deducendo altresì, con riguardo a uno di essi, la mancata notifica dell'ordinanza di demolizione, la non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi, la violazione del principio di proporzionalità e questioni di legittimità costituzionale e di diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l'appello e ha riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto legittima la sanzione pecuniaria irrogata anche agli utilizzatori dei bungalow, poiché essi erano proprietari delle strutture o comunque possessori e detentori delle stesse, nonché locatari delle piazzole, e si trovavano in un rapporto materiale con il bene idoneo a consentire la rimozione dell'abuso. L'utilizzatore dell'opera abusiva può quindi essere destinatario dell'ordine di demolizione e della sanzione per la sua inottemperanza, indipendentemente dal titolo giuridico sottostante e dall'eventuale ruolo attivo nella realizzazione dell'abuso. L'accessione è stata esclusa in ragione del contenuto dei contratti, aventi ad oggetto la sola unità abitativa e non idonei a trasferirne la proprietà al titolare dell'area. Le contestazioni sulla natura dell'opera e sui presupposti dell'abuso non potevano essere proposte contro il successivo provvedimento di acquisizione e sanzione, perché avrebbero dovuto essere dedotte mediante impugnazione dell'ordinanza di demolizione, rimasta inoppugnata. La sanzione è stata correttamente applicata nella misura massima, poiché l'abuso insisteva su area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico e la legge non lasciava al Comune discrezionalità nella modulazione dell'importo. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e insussistente la violazione del principio di proporzionalità. Le deduzioni relative alla non trasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi e alla proporzionalità sono state inoltre dichiarate nuove e inammissibili in appello, ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.a.; le ulteriori contestazioni concernenti l'erede sono state comunque ritenute infondate, poiché egli aveva acquistato il bene nelle condizioni materiali e giuridiche esistenti al momento della successione, quando erano già maturati i presupposti dell'acquisizione e della sanzione. Gli appellati sono stati condannati in solido alle spese del doppio grado, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero della Cultura e la società cooperativa.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
case mobili e strutture leggere utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee
Le strutture prefabbricate stabilmente installate e non destinate a esigenze meramente temporanee necessitano di permesso di costruire; ciascun bungalow costituisce un autonomo abuso edilizio.
art. 31, commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, d.P.R. 380/2001
la sanzione non poteva che essere irrogata in misura massima, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, senza alcuna discrezionalità nella modulazione della medesima
Il proprietario e il responsabile dell'abuso, inclusi il possessore o utilizzatore che abbia una relazione materiale con il bene idonea a consentirne la rimozione, possono essere destinatari dell'ordine di demolizione e della sanzione per l'inottemperanza. Quando l'abuso insiste su area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico, la sanzione è applicata nella misura massima prevista.
art. 934 codice civile
L'accessione è stata esclusa perché i contratti prodotti avevano ad oggetto la sola unità abitativa collocata nel camping e non consentivano l'acquisto della proprietà della struttura da parte del proprietario della piazzola.
art. 936 codice civile
Il contratto avente ad oggetto la sola unità abitativa non era idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per accessione.
art. 1153 codice civile
La disponibilità materiale della struttura e la traditio sono state ritenute idonee a fondare almeno un rapporto qualificato con la cosa e, se il bene fosse qualificato come mobile, potenzialmente anche l'acquisto della proprietà secondo la regola possesso vale titolo.
art. 99 c.p.a.
Il Collegio ha escluso la necessità di rimettere la questione all'Adunanza plenaria, non ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di qualificare il mero utilizzatore come responsabile dell'abuso.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La memoria difensiva dell'appellato è stata ritenuta idonea, quanto ai primi due profili relativi all'erede, a riproporre questioni già dedotte in primo grado.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Il giudizio di appello è circoscritto ai motivi e alle questioni dedotti in primo grado; sono inammissibili le nuove domande o eccezioni, salvo l'eccezionale ipotesi prevista dal comma 3.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità delle parti.
Massime di principio
- Il possessore o utilizzatore di un'opera edilizia abusiva, quando abbia con la res una relazione materiale idonea a consentire la restaurazione dell'ordine giuridico violato, può essere destinatario dell'ordine di demolizione e della sanzione pecuniaria per la sua inottemperanza, anche se non è proprietario dell'area e indipendentemente dal titolo giuridico sottostante o dal ruolo attivo nella realizzazione dell'abuso.
- La mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione consolida i suoi effetti e impedisce di contestare, mediante l'impugnazione del successivo provvedimento di acquisizione o di irrogazione della sanzione, i presupposti e i vizi propri dell'ordinanza ormai inoppugnabile; restano deducibili soltanto i vizi propri degli atti successivi.
- Le strutture prefabbricate o le case mobili stabilmente installate e non destinate a esigenze meramente temporanee necessitano di permesso di costruire; ciascuna struttura autonomamente realizzata integra un distinto abuso edilizio.
- Quando l'abuso edilizio è realizzato su area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 deve essere applicata nella misura massima, senza discrezionalità dell'amministrazione nella sua modulazione.
- Ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.a., sono inammissibili in appello le domande e le eccezioni nuove che ampliano il thema decidendum rispetto al primo grado, poiché il giudizio di appello è delimitato dalle questioni sottoposte al contraddittorio e alla decisione del TAR.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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