Cassazione Penale, Sentenza n. 4985/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 21/7/2022 che aveva riformato il provvedimento del GIP disponendo gli arresti domiciliari per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1) e concorso in calunnia (capo 55). I motivi di cassazione denunciavano: violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova intercettiva (art. 606 c.1 lett. b ed e), contestando in particolare la valutazione probatoria delle conversazioni intercettate (3/10/2019 e 20/7/2020) e l'erronea attribuzione di "affectio" mafiosa a semplici scambi familiari; inosservanza delle norme processuali (art. 274 lett. c, art. 275) per carenza di argomentazione sulla concretezza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per aver introdotto e valorizzato indizi (in particolare la conversazione del 3/10/2019) non adeguatamente interpretati e travisati rispetto al testo, nonché per aver dato insufficiente motivazione sul carattere mafioso dell'"affectio" familiare. Ha altresì rilevato l'assenza di elementi che giustifichino automaticamente l'interpretazione mafiosa della "spedizione punitiva" e la mancata valutazione stringente delle esigenze cautelari con riferimento anche al capo 55 (calunnia non aggravata). In conclusione l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale per il riesame affinché compia nuovo esame, chiarisca in modo logico e fondato se e in quale misura le condotte manifestino "affectio" mafiosa (anziché solo familiare) e rivaluti, con motivazione concreta, le esigenze cautelari e la misura da applicare.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale in sede di riesame per le misure cautelari; norma richiamata per descrivere l'organo che ha adottato l'ordinanza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione, nonché al travisamento della prova; usata dalla Corte per censurare la manifestà illogicità e l'errata interpretazione delle intercettazioni.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede le modalità di indicazione dei motivi nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; rilevato in ordine all'ammissibilità e alla correttezza dell'allegazione degli elementi difensivi (trascrizioni intercettazioni).
art. 274, lett. c e art. 275, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione all'onere motivazionale del giudice sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha rilevato insufficiente argomentazione del Tribunale su tali esigenze.
Massime di principio
- Le conversazioni colloquiali o familiari intercettate vanno interpretate con rigorosa coerenza testuale: il giudice deve spiegare perché attribuisce a un dato scambio un significato indiziario mafioso e non una normale manifestazione di solidarietà familiare.
- Se nuove fonti indiziarie vengono valorizzate solo in sede di riesame, la difesa può allegarle e proporre censura in cassazione: il giudice di legittimità può esaminare il travisamento quando il ricorrente dimostra adeguatamente le trascrizioni e il contesto.
- Un episodio di violenza o ritorsione, se autonomo e non contestato come finalizzato ad agevolare l'associazione mafiosa, non è di per sé prova di "affectio" mafiosa; serve inquadramento sistematico nel contesto criminale per valutarne il rilievo indiziario.
- La motivazione sul punto cautelare deve essere concreta e specifica: non basta la generica affermazione di esigenze di prevenzione speciale; il giudice deve dettagliare perché la misura intramuraria o domiciliare è necessaria e proporzionata.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe sempre allegare trascrizioni complete e puntuali delle intercettazioni contestate e contestarne la lettura logica sostituendo interpretazioni alternative coerenti con i fatti.
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