Sentenza del 12/01/2017 n. 580 - Corte di Cassazione
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Decadenza - Termini per la notifica della cartella di pagamento - Disciplina anteriore all'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 - Applicabilità del termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento relativa all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2001, oltre a interessi e sanzioni. Con il primo motivo ha sostenuto che la cartella, notificata nel marzo 2005, fosse decaduta perché notificata oltre il termine biennale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, norma entrata in vigore successivamente. Con il secondo motivo ha contestato sanzioni e interessi, sostenendo che fossero stati aboliti o comunque rilevabili d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, precisando che, per la disciplina anteriore alla legge n. 296 del 2006, non esisteva uno specifico termine decadenziale per la notifica della cartella relativa all'imposta sulla pubblicità dopo la definitività dell'accertamento. Non era quindi applicabile, neppure estensivamente, il termine previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, riferito a tributi diversi e di stretta interpretazione. Si applicava invece il termine ordinario di prescrizione decennale, non decorso nel caso concreto, poiché gli avvisi erano divenuti definitivi nel 2003 e la cartella era stata notificata nel marzo 2005. Anche la contestazione di sanzioni e interessi è stata respinta, perché gli avvisi di accertamento non erano stati impugnati e quindi erano divenuti definitivi. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 5
Disciplina i termini decadenziali relativi alla formazione e alla consegna dei ruoli per l'imposta comunale sulla pubblicità. Nel caso concreto tali termini risultavano rispettati.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c)
Prevede un termine per la notifica della cartella in relazione a tributi diversi. La Corte ha escluso la sua applicazione all'imposta sulla pubblicità per i fatti anteriori alla legge n. 296 del 2006, trattandosi di norma di stretta interpretazione e successiva ai fatti.
Codice civile, artt. 2934 e seguenti
In assenza di uno specifico termine di decadenza, il credito tributario divenuto certo, liquido ed esigibile dopo la definitività dell'accertamento è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 163
Ha introdotto successivamente uno specifico termine decadenziale per la notifica della cartella relativa ai tributi locali, non applicabile retroattivamente alla fattispecie esaminata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 25, comma 2
Il principio del favor rei in materia sanzionatoria può essere applicato anche d'ufficio solo se il procedimento è ancora pendente e il provvedimento sanzionatorio non è definitivo.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 23, come modificato dal D.Lgs. n. 473 del 1997 e dalla legge n. 296 del 2006
La disciplina delle sanzioni e degli interessi non può essere rimessa in discussione mediante impugnazione della cartella quando tali voci erano già contenute in un avviso di accertamento divenuto definitivo.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento tributario non viene impugnato nei termini, diventa definitivo e il contribuente non può normalmente contestare per la prima volta nella fase di riscossione la debenza del tributo, delle sanzioni o degli interessi già indicati nell'avviso.
- Per i periodi anteriori all'introduzione di uno specifico termine decadenziale, la notifica della cartella successiva a un accertamento definitivo può essere soggetta al termine ordinario di prescrizione, anziché a un termine decadenziale previsto per tributi o fattispecie differenti.
- Le norme che stabiliscono termini di decadenza per la riscossione sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente o estese a tributi diversi da quelli espressamente considerati.
- Il principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie può operare anche d'ufficio soltanto se la sanzione non è ancora divenuta definitiva; non consente di riaprire un accertamento ormai consolidato.
- Per valutare la tempestività della riscossione occorre distinguere tra i termini per la formazione e consegna del ruolo, i termini per la notifica della cartella eventualmente previsti dalla legge applicabile ratione temporis e il termine ordinario di prescrizione.
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