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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12268/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ritenendo che il giudice non abbia applicato le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dall'art. 186, comma 2, lett. c) del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (sospensione della patente e confisca del veicolo) per il reato contestato (art. 186 C.d.S., commi 2, 2‑bis e 2‑sexies). Il motivo dedotto è l'erronea applicazione della legge penale per omissione delle predette sanzioni; il ricorso è proposto ex art. 606, comma 1 lett. b) e comma 2 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui, anche nella sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), devono essere comunque applicate le sanzioni amministrative accessorie che derivano di diritto dalla fattispecie di reato, anche se non rientranti nell'accordo tra le parti. Avendo il Gip del Tribunale di Brescia omesso di disporre la sospensione della patente e la confisca del veicolo, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione e ha rinviato al Tribunale di Brescia, Ufficio GIP, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. La determinazione della durata della sospensione è lasciata alla valutazione di merito del giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Sentenza di patteggiamento: anche quando la pena è concordata tra le parti, devono comunque essere applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge e non negoziabili dalle parti.

  • art. 186, comma 2, lett. c), 2bis e 2sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Per le fattispecie indicate sono previste sanzioni amministrative accessorie obbligatorie, tra cui la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo; tali misure devono essere disposte dal giudice anche se il giudizio si conclude con patteggiamento.

  • art. 606, comma 1 lett. b) e comma 2 cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero la possibilità di proporre ricorso per cassazione, anche in materia di sentenze di applicazione della pena, quando sussistano questioni di diritto (es. omissione di sanzioni non negoziabili).

  • art. 568, comma 2 cod. proc. pen.; art. 111, commi 6 e 7 Cost.

    Combinato disposto richiamato dalla Corte per motivare la necessità del controllo di legittimità su statuizioni non negoziabili dalle parti (profilo che non può restare indenne dal sindacato della Cassazione).

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013)

    Precedenti della Corte che affermano la non negoziabilità delle sanzioni amministrative accessorie e la possibilità per il PM di impugnare le omissioni relative in Cassazione.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per la fattispecie: tali sanzioni non possono essere "cedute" o omesse per effetto dell'accordo tra le parti.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., contro sentenze di applicazione della pena che omettano di disporre sanzioni amministrative obbligatorie.
  • Se la Corte di Cassazione accerta l'omissione di sanzioni amministrative obbligatorie, procede ad annullamento parziale della sentenza (limitato alla omissione) e rinvia al giudice di merito per la statuizione sul punto; la determinazione della durata della sospensione è questione di merito rimessa al giudice di rinvio.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe sollevare la questione preventivamente o chiedere l'inclusione delle misure accessorie nel provvedimento; il PM deve vigilare affinché il giudice applichi le sanzioni obbligatorie previste dalla legge.
  • Il giudice che omette di applicare sanzioni amministrative obbligatorie espone la decisione al rischio di annullamento parziale in Cassazione, con conseguente rinvio per il giudizio integrativo.

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