Cassazione Penale, Ordinanza n. 06185/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse il reato contestato e che fosse operante l'esimente dell'art. 393-bis c.p., anche in forma putativa. Con ulteriore motivo ha censurato la conferma della recidiva, ritenendo carente la motivazione sul punto. Dal testo emerge che i fatti consistono in una reazione violenta e minacciosa dell'imputato nei confronti degli operanti intervenuti in un'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti: egli si sarebbe divincolato dalla presa di uno degli operanti e avrebbe pronunciato frasi minacciose nei suoi confronti, condotta ritenuta idonea a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano reiterativi di quelli già proposti in appello e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale, sulla non applicabilità dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. nemmeno in forma putativa, e sulla recidiva, ritenendo sufficiente anche una motivazione implicita sul relativo punto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Integra il delitto contestato quando la condotta dell'agente sia violenta o minacciosa e sia idonea a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale impegnato nelle funzioni.
art. 393-bis c.p.
L'esimente opera solo se la reazione del privato è conseguenza di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente; non basta un mero dissenso soggettivo o un errore non fondato su concreti dati fattuali. Anche la forma putativa richiede un errore effettivo e allegato su circostanze concrete valutabili ex ante.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere ritenuta anche con motivazione implicita, purché il giudice dia conto, anche indirettamente, delle ragioni della sua applicazione e della maggiore pericolosità desunta dai precedenti e dal complessivo trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, rilevano anche condotte minacciose o aggressive che, pur non traducendosi in una violenza particolarmente intensa, siano idonee a ostacolare o coartare l'azione dell'operante.
- L'esimente dell'art. 393-bis c.p. richiede un comportamento del pubblico ufficiale oggettivamente illegittimo o comunque disfunzionale rispetto alla funzione esercitata; non è sufficiente la mera percezione soggettiva dell'agente privato.
- L'eventuale esimente putativa ex art. 393-bis c.p. presuppone un errore di fatto concreto, allegato dalla difesa e valutabile ex ante, non essendo sufficiente un convincimento meramente soggettivo o apodittico.
- La recidiva contestata può essere ritenuta anche mediante motivazione implicita, quando dal complesso della sentenza emergano gli elementi su cui il giudice fonda il giudizio di maggiore pericolosità e la correlata conferma del trattamento sanzionatorio.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
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