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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51221/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la corretta applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nel caso di giudizio abbreviato con reati in continuazione fra delitti e contravvenzioni. In particolare si sosteneva che la diminuzione di pena prevista per l'abbreviato dovesse essere operata distintamente sulle parti aumentate per le contravvenzioni (dimezzamento) e su quelle aumentate per i delitti (diminuzione di un terzo), evitando così la parificazione fra il caso di due delitti e quello di delitto e contravvenzione

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto più convincente l'orientamento per cui, nei casi di continuazione fra delitti e contravvenzioni, la pena va determinata unitariamente secondo l'art. 81 cod. pen. (aumento sulla pena del reato più grave) e solo dopo applicata la diminuzione prevista per il giudizio abbreviato. Di conseguenza, se la pena risultante dalla determinazione unitaria è quella del delitto, la riduzione da applicare è quella prevista per i delitti (un terzo). La Corte ha inoltre ritenuto che la questione non richiedesse il rinvio alle Sezioni Unite e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà se si procede per un reato contravvenzionale ovvero diminuita di un terzo nel caso di condanna per un delitto

    La diminuzione per il rito abbreviato va applicata dopo la determinazione definitiva della pena. Nel caso di reati in continuazione la diminuzione è quella applicabile alla pena determinata unitariamente, non una riduzione frazionata per singole componenti del reato continuato

  • art. 81, primo e secondo comma, cod. pen.

    si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo

    La continuazione determina una fictio iuris che fa perdere autonomia sanzionatoria ai reati 'satellite' e impone di calcolare la pena come unitaria sulla base del reato più grave; la riduzione dell'abbreviato si applica solo dopo tale determinazione

  • art. 533, comma 2, cod. proc. pen.

    se la condanna riguarda più reati il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi, ma infine determina la pena che deve essere applicata per il reato unitariamente

    Conferma il metodo: il giudice quantifica singolarmente ma poi determina la pena unica da applicare; pertanto la diminuzione premiale va calcolata sulla pena determinata unitariamente

  • art. 76, primo comma, cod. pen.

    Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico

    Norma che giustifica la conversione in pena unica delle pene concorrenti della stessa specie e supporta l'applicazione unitaria della riduzione nel caso di concorso continuato

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    La modifica normativa del 2017 ha inciso sull'art. 442 comma 2 e costituisce il contesto legislativo cui la Corte guarda nell'interpretare la portata della diminuzione per l'abbreviato; la Corte ritiene che tale modifica non imponga l'applicazione frazionata della riduzione rispetto alla disciplina della continuazione

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato la diminuzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata dopo che la pena è stata definitivamente determinata secondo le regole sul concorso e sulla continuazione di reati (art. 71 ss. e art. 81 cod. pen.).
  • Se la continuazione ricomprende delitti e contravvenzioni, la determinazione della pena è unitaria in base al reato più grave; di conseguenza la riduzione per l'abbreviato si applica sulla pena unitaria e, se questa è quella tipica del delitto, si applica la diminuzione di un terzo.
  • Il principio favor rei non è assoluto e deve essere bilanciato con la fictio iuris della continuazione che toglie autonomia sanzionatoria ai reati satelliti; non ogni soluzione più favorevole al reo prevale se contrasta con la costruzione sistematica delle norme.
  • In presenza di divergenze giurisprudenziali, il rinvio alle Sezioni Unite è riservato ai casi in cui il contrasto superi il normale affinarsi della giurisprudenza; una mera oscillazione tra orientamenti non è sufficiente a richiedere l'intervento delle Sezioni Unite.
  • Prassi operativa consigliata: nei casi di continuazione calcolare prima la pena aumentata ex art. 81 sul reato più grave, poi applicare la diminuzione prevista per l'abbreviato; se la difesa ritiene che l'esito sia manifestamente più sfavorevole, valutare motivi specifici per chiedere il rinvio alle Sezioni Unite

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