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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28725/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato l'appello del P.M. avverso il decreto del G.i.p. che disponeva sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il P.M. aveva chiesto il sequestro fino alla concorrenza di Euro 894.809, corrispondente al valore complessivo dei beni distratti o dissipati in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000). Il G.i.p. aveva invece limitato il sequestro ad Euro 104.953, pari al debito tributario residuo, ritenendo che il profitto del reato coincidesse con l'imposta evasa. Il P.M. contestava la ricostruzione ritenendo che il profitto sia costituito dai beni e valori sottratti alla garanzia dell'Erario e che la confisca per equivalente possa riguardare il valore complessivo di tali beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pistoia per un nuovo esame della determinazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei termini indicati e ha dettato principi di indirizzo: il profitto confiscabile ex art. 11 deve essere individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l'Amministrazione finanziaria, tenendo conto dei limiti e delle modalità della riscossione coattiva. La misura del sequestro deve essere parametrata all'effettiva entità del profitto confiscabile, calcolata sul debito erariale comprensivo di sanzioni e accessori esigibili, ma bilanciata con le concrete possibilità di espropriazione e con i limiti previsti dalle norme di riscossione (ad es. per gli immobili e per i beni mobili). È inoltre riaffermato che il sequestro non è mantenibile in caso di integrale adempimento del debito tributario.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Rilevato come norma del reato di sottrazione fraudolenta; la Corte interpreta il "profitto" confiscabile in relazione a questo articolo come il valore dei beni idonei a garantire il recupero delle somme evase.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata per la possibilità di sequestro anche per equivalente di beni mobili, immobili e mobili registrati riconducibili all'indagato; utilizzata come base normativa per la misura cautelare reale.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato come principio generale della confisca; la Corte osserva che, se il profitto fosse inteso come l'intero valore dei beni distratti, ciò comporterebbe in base all'art. 240 la confisca di tale intero ammontare, salvo limiti di legge.

  • art. 77, primo comma, d.lgs. n. 602 del 1973

    Il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede

    La misura della garanzia dell'Amministrazione finanziaria sugli immobili è limitata e quantificabile: tale limite deve essere considerato per parametrizzare la misura del sequestro preventivo a fini di confisca.

  • art. 517, primo comma, c.p.c.

    Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà

    Per i beni mobili la misura concretamente aggredibile in espropriazione ha limiti di realizzo stimabili; tali limiti devono informare la quantificazione del sequestro per equivalente.

  • art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamo alla normazione generale in materia di espropriazione forzata applicabile alla riscossione erariale; utilizzata per collegare le regole dell'espropriazione civile alla quantificazione del sequestro penale.

  • art. 322-bis e art. 322-ter cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate nel quadro dell'impugnazione cautelare e delle modalità di proposizione dell'appello del P.M.; rilevanti ai fini del procedimento ma non decisive per la determinazione del profitto.

Massime di principio

  • Il "profitto" del reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l'Erario, non semplicemente nell'importo dell'imposta evasa.
  • La quantificazione del sequestro preventivo per confisca per equivalente deve essere parametrata alla concreta possibilità di recupero mediante gli strumenti di riscossione coattiva (es. limiti di iscrizione ipotecaria e valore di realizzo dei beni mobili).
  • Nella determinazione del profitto confiscabile occorre tener conto dell'intero debito erariale comprensivo di sanzioni e accessori esigibili.
  • Il sequestro finalizzato alla confisca non può essere mantenuto se il debito tributario è integralmente adempiuto o annullato con effetti che eliminano la necessità della misura cautelare.
  • Evita disparità manifeste: non è corretto applicare meccanicamente il valore nominale dei beni distratti come importo indistinto da sequestrare senza verificare la concreta aggredibilità e i limiti di legge della riscossione.
  • In caso di contestazione, il giudice deve motivare e quantificare il sequestro alla luce delle regole di riscossione e dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte.

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