Cassazione Penale, Ordinanza n. 08727/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È quindi rimasta ferma la condanna pronunciata in appello per i reati di furto pluriaggravato, mentre per altri capi la Corte territoriale aveva già dichiarato il non doversi procedere per difetto di procedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati ricorrevano avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: per alcuni reati aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, rideterminando di conseguenza il trattamento sanzionatorio, ma aveva confermato la condanna per ulteriori episodi di furto pluriaggravato. Con l'unico motivo di ricorso, entrambi deducevano violazione di legge e carenza di motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale. La Corte ha però rilevato che la censura era del tutto generica, perché costruita su argomentazioni astratte e non specifiche rispetto alla decisione impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: una critica meramente astratta o generica non consente il vaglio di legittimità e determina l'inammissibilità.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione sulla responsabilità penale non è sufficiente se non confrontata puntualmente con gli argomenti decisivi della decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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