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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23422/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte di appello di Venezia del 3 maggio 2022 che aveva disposto la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il ricorso in Cassazione è stato tuttavia depositato l'11 maggio 2022, oltre il termine di cinque giorni previsto per la proposizione del gravame.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività rispetto al termine di cinque giorni stabilito dall'art. 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69 (come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10). Ha disposto la declaratoria di inammissibilità con trattazione camerale (ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005 n. 69, art. 22

    Stabilisce il termine per proporre ricorso avverso le decisioni in materia di mandato di arresto europeo; la Corte ha ritenuto che il termine di cinque giorni è perentorio e la proposizione oltre tale termine rende il ricorso inammissibile.

  • d.lgs. 02 febbraio 2021 n. 10, art. 18

    Ha modificato la disciplina procedurale (in particolare i termini) relativa all'esecuzione dei mandati di arresto europei; la modifica è stata richiamata per valutare la tempestività del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 610 comma 5-bis

    Consente la dichiarazione di inammissibilità e la trattazione camerale non partecipata per specifiche materie; la Corte l'ha applicato per decidere senza udienza pubblica la questione di inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha usato tale norma per imporre il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso contro decisioni di consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo sono perentori: il mancato rispetto del termine (qui cinque giorni) comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Se il ricorso è inammissibile per tardività, il giudice può dichiararlo senza formalità di rito e con trattazione camerale, senza udienza pubblica, quando la legge lo prevede.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'imposizione di somme a favore della cassa delle ammende; pertanto è importante valutare tempestivamente i rimedi disponibili.
  • In situazioni simili è opportuno verificare immediatamente i termini procedurali applicabili (anche alla luce di eventuali modifiche legislative) e, se necessario, chiedere misure cautelari o il tempestivo deposito dell'impugnazione per evitare la decadenza.
  • Quando si contesta la consegna per mandato di arresto europeo, se il termine è già decorso, può valutarsi l'eventuale presenza di giustificazioni documentabili per il ritardo (es. impedimenti gravi) e la possibilità di istanze alternative ove previste dalla legge.

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