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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26423/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 12/02/2021: Antonino contesta la conferma della condanna per furto di energia elettrica lamentando l'omessa considerazione della deposizione del tecnico dell'azienda elettrica che avrebbe attestato che, al momento dell'ispezione, egli risultava titolare di un regolare contratto; Maria contesta la condanna per invasione di edifici sostenendo che non vi sia prova dell'effettiva occupazione abusiva nel 2013, posto che l'operante che riferì gli accertamenti non avrebbe verificato direttamente l'identità degli occupanti limitandosi a richiamare una nota dell'ente proprietario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi "nel limite" esaminati: ha dichiarato inammissibile il ricorso di Tarantola Antonino, confermando la sua condanna per furto pluriaggravato e continuato di energia elettrica, condannandolo al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha invece ritenuto fondati i motivi di Tarantola Maria relativi a carenze motivazionali sulla prova dell'occupazione abusiva riferita al 2013, annullando la sentenza nei suoi confronti e rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    la norma sull'invasione di edifici è stata applicata alla posizione di Tarantola Maria; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione non abbia adeguatamente confutato l'obiezione difensiva relativa alla mancanza di un accertamento diretto dell'effettiva occupazione nel 2013, giustificando l'annullamento con rinvio

Massime di principio

  • L'allaccio abusivo alla rete elettrica integra il reato di furto di energia quando l'energia venga sottratta aggirando il misuratore, anche se l'imputato risulti titolare di un contratto per altra utenza: la presenza di un contratto non esclude la responsabilità se è provato l'uso di un collegamento abusivo.
  • Per il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.) è necessaria prova chiara e motivata dell'effettiva occupazione abusiva nel tempo contestato; la mera richiamata nota di terzi o accertamenti riferiti indirettamente possono non essere sufficienti se la Corte non confuta espressamente le obiezioni difensive.
  • La Corte d'appello deve affrontare e motivare specificamente le censure difensive riguardanti elementi probatori essenziali; la carenza motivazionale sui punti chiave può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
  • Un giudizio di cassazione può essere parzialmente favorevole: il ricorso può essere dichiarato inammissibile per una posizione e fondato per l'altra; la decisione può confermare condanne già pronunciate e, contemporaneamente, annullare altre per vizi di motivazione.
  • In caso di prescrizione o di precedente condanna per lo stesso fatto, la Corte può dichiarare "non doversi procedere" o escludere la responsabilità per quella specifica fattispecie.

Testo integrale

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