Sentenza del 10/11/2017 n. 26638 - Corte di Cassazione
Tributi - Imposte sui redditi - Soggettività passiva - Doppia residenza in Italia e all'estero - Residenza presso l'abitazione della convivente - Convenzione OCSE contro la doppia imposizione - Principio di residenza prevalente - Criteri di accertamento - Disponibilità di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti - Stato nel quale sono presenti le relazioni personali ed economiche più strette.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa compilazione del modulo RW del modello Unico 2003, relativa a investimenti esteri per 5.024.280 euro riferiti al periodo d'imposta 2002. Sosteneva che il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia, nonostante la proprietà di un immobile in Russia e la permanenza in tale Stato per oltre 183 giorni. Secondo l'Agenzia, il contribuente disponeva di un'abitazione permanente anche in Italia, poiché viveva stabilmente presso l'abitazione della convivente, risultava anagraficamente residente a Milano e aveva in Italia rilevanti relazioni personali ed economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e rinviato la causa a una diversa composizione della stessa Commissione. La Corte ha stabilito che l'abitazione permanente non richiede necessariamente la proprietà o un titolo giuridico sull'immobile, ma consiste nella disponibilità stabile e di fatto di un alloggio. Poiché il contribuente disponeva di un'abitazione sia in Russia sia in Italia, il giudice del rinvio dovrà applicare il criterio successivo del centro degli interessi vitali, verificando in quale Stato fossero più strette le sue relazioni personali ed economiche. La Cassazione ha indicato elementi significativi a favore dell'Italia, tra cui la convivenza, la residenza anagrafica, l'attività lavorativa, la partecipazione societaria e gli investimenti effettuati in Italia, ma non ha definito definitivamente nel merito l'obbligo sanzionato.
Norme richiamate
Art. 4 della Convenzione tra Italia e Federazione Russa contro le doppie imposizioni, ratificata dalla legge n. 372 del 1997
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).
L'abitazione permanente è una situazione di fatto e consiste nella disponibilità stabile di un alloggio, indipendentemente dalla proprietà o da uno specifico titolo giuridico. Se il contribuente dispone di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, la residenza convenzionale si determina in base allo Stato del centro degli interessi vitali.
Art. 4 del Modello di Convenzione OCSE
He shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests).
Il modello OCSE conferma che rileva la disponibilità concreta e stabile dell'abitazione, non la titolarità formale, e che il criterio del centro degli interessi vitali opera quando l'abitazione permanente è disponibile in entrambi gli Stati.
D.L. n. 167 del 1990, art. 5
La norma è stata richiamata in relazione alla sanzione per l'omessa dichiarazione, nel modulo RW, degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero.
Legge 20 maggio 2016, n. 76
La Corte l'ha richiamata per evidenziare il rilievo giuridico e sociale della convivenza di fatto, precisando che la convivenza stabile poteva costituire un elemento rilevante per individuare la disponibilità di un'abitazione permanente anche per periodi anteriori alla legge.
Massime di principio
- Ai fini della residenza fiscale convenzionale, la proprietà di un immobile e la permanenza per oltre 183 giorni in uno Stato non sono, da sole, decisive.
- Un'abitazione può essere considerata permanente anche quando il contribuente non ne è proprietario, se ne dispone stabilmente e concretamente, ad esempio perché vi convive o vi risiede abitualmente.
- Quando esiste un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, occorre individuare il centro degli interessi vitali valutando complessivamente relazioni affettive, familiari, lavorative, economiche, societarie e finanziarie.
- La residenza anagrafica, la convivenza stabile, l'attività professionale e gli investimenti economici costituiscono indizi rilevanti, da esaminare insieme e non isolatamente.
- Il criterio dei 183 giorni non esaurisce l'analisi della residenza convenzionale: in caso di doppia residenza, prevalgono i criteri gerarchici della convenzione applicabile.
- La disponibilità di investimenti esteri può comportare obblighi dichiarativi italiani se il contribuente è considerato fiscalmente residente in Italia secondo la legge interna e la convenzione contro le doppie imposizioni.
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