Cassazione Civile, Ordinanza n. 18935/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore inserito nell’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali aveva prestato attività alle dipendenze dell’amministrazione regionale siciliana mediante una successione di rapporti a termine collegati a chiamate annuali. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la domanda era stata rigettata, ritenendosi decisiva la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della pubblica amministrazione. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la nullità formale dei contratti non poteva escludere la tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine né l’agevolazione probatoria sul danno prevista dalla giurisprudenza di legittimità per il lavoro pubblico; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2094 c.c., lamentando il mancato riconoscimento di un compenso ulteriore per la permanente disponibilità a prestare servizio nel corso dell’anno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata, limitatamente alle questioni accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, affinché riesamini la domanda applicando il principio per cui la tutela del lavoratore precario nel pubblico impiego contrattualizzato non viene meno per il solo fatto che i contratti a termine siano nulli per mancanza di forma scritta. Ha invece escluso che la mera disponibilità a essere chiamato nel corso dell’anno integri una prestazione lavorativa ulteriore o dia diritto a un corrispettivo autonomo ex art. 36 Cost., perché si tratta solo di una modalità di estrinsecazione del rapporto. Non è stata disposta la conversione del rapporto, e la causa è stata rinviata per il riesame della domanda risarcitoria secondo il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione di legge dedotta con il primo motivo
Direttiva 1999/70/CE
si applica anche ai rapporti di lavoro a termine instaurati con le pubbliche amministrazioni; impone una tutela effettiva contro l’abuso della reiterazione dei contratti a termine
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
la sua clausola antiabuso copre i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e richiede misure idonee a prevenire l’abuso
art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
è la norma eurounitaria richiamata come base dell’esigenza antiabusiva, in particolare rispetto a ragioni obiettive e durata massima
d.lgs. n. 368 del 2001
l’art. 1 richiedeva la forma scritta per la valida apposizione del termine; tale requisito formale è funzionale al controllo dell’abuso
d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato come disciplina successiva del contratto a termine, nella quale permane l’esigenza di certezza dell’assetto temporale
art. 2126 c.c.
il rapporto nullo produce effetti per il lavoro svolto e dà diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite, senza escludere in astratto il risarcimento del danno
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
costituisce il criterio di liquidazione dell’indennità forfettaria per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico, senza necessità di prova specifica del danno
art. 97, comma 4, Cost.
impone il principio del pubblico concorso e giustifica il limite alla conversione del rapporto nel pubblico impiego
art. 16 r.d. n. 2440 del 1923
richiamato come norma che prescrive la forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione
art. 17 r.d. n. 2440 del 1923
richiamato insieme all’art. 16 quale base della nullità formale per difetto di forma scritta
art. 36 Cost.
"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro"
non è violato dalla mancata previsione di un compenso aggiuntivo per la mera disponibilità a essere chiamato, perché non vi è una prestazione lavorativa ulteriore
art. 2094 c.c.
richiamato dal ricorrente per qualificare il rapporto di lavoro subordinato e sostenere la pretesa retributiva aggiuntiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo per escludere, in ragione dell’esito dell’impugnazione, l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La disciplina eurounitaria sul lavoro a tempo determinato si applica anche ai rapporti instaurati con pubbliche amministrazioni e va interpretata in modo ampio, indipendentemente dalla qualificazione formale del contratto nel diritto interno.
- La nullità del contratto a termine per difetto di forma scritta non esclude, di per sé, la qualificazione della vicenda come abusiva reiterazione di rapporti a termine quando l’utilizzo del lavoratore si sia protratto nel tempo in modo reiterato.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il limite costituzionale all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato non può eliminare la tutela risarcitoria forfettaria prevista per l’abuso del termine; la mancata conversione va compensata con una tutela effettiva non subordinata alla prova specifica del danno.
- L’agevolazione probatoria e l’indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 non vengono meno per il solo fatto che il datore pubblico abbia commesso anche un diverso vizio formale nella stipulazione del contratto.
- La mera disponibilità del lavoratore a essere chiamato in servizio non integra una prestazione lavorativa autonoma e non fonda, di regola, un ulteriore diritto retributivo oltre quello previsto per le prestazioni effettivamente rese.
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