Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26213/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in relazione a quattro cartelle di pagamento riferite a crediti tributari, lamentando in primo grado e poi in appello, tra l'altro, vizi di notifica delle cartelle stesse e prescrizione dei crediti. La CTR ha accolto solo in parte gli appelli. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione degli atti della riscossione e delle notifiche ex art. 139 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto valide le notifiche senza prova dell'invio e della ricezione della c.d. lettera informativa; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2948 e 2953 c.c., censurando l'affermazione della CTR secondo cui per tutti i tributi ancora in contestazione sarebbe operata la prescrizione decennale, mentre a suo dire avrebbe dovuto applicarsi la prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la censura sulle notifiche ex art. 139 c.p.c. era troppo generica rispetto all'accertamento della CTR circa la regolarità documentale delle notifiche, mentre per la notifica a mezzo posta ha ribadito che, quando la cartella è inviata direttamente dal concessionario/ufficio con raccomandata A/R, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. n. 890/1982, senza necessità della raccomandata informativa al destinatario; la notifica al portiere si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: per alcune cartelle non risultava in discussione un tributo locale; per la cartella riferita all'ICI la Corte ha affermato che la mancata impugnazione della cartella produce irretrattabilità del credito ma non trasforma la prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c.; tuttavia, nel caso concreto, poiché la cartella ICI era stata notificata l'8 luglio 2014 e non opposta, da tale notifica era iniziato un nuovo termine di prescrizione quinquennale, non ancora spirato quando è stato notificato l'atto opposto il 5 febbraio 2015. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come norma sulle notifiche degli atti della riscossione, ma la Corte non ne accoglie la censura per genericità/infondatezza nei limiti esaminati

  • art. 139 c.p.c.

    la doglianza sulla sua applicazione è stata ritenuta in parte inammissibile per genericità rispetto all'accertamento di fatto della CTR

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per distinguere la notifica a mezzo posta da quella eseguita dall'ufficiale giudiziario

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    la notifica della cartella eseguita mediante invio diretto di raccomandata A/R da parte del concessionario segue le norme del servizio postale ordinario

  • L. n. 890/1982

    non si applica alla notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita dal concessionario; si applica invece alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario

  • art. 1335 c.c.

    opera la presunzione di conoscenza al momento dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei tributi; la Corte valuta il motivo ma lo respinge nel caso concreto

  • art. 2953 c.c.

    la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione della prescrizione breve in ordinaria decennale; produce solo irretrattabilità del credito

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta a mezzo posta della cartella di pagamento eseguita dal concessionario o dall'ufficio finanziario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario; non è necessaria la relata di notifica tipica della notifica giudiziaria né la spedizione di una ulteriore raccomandata informativa al destinatario.
  • Quando la cartella è consegnata al portiere e l'avviso di ricevimento è sottoscritto da quest'ultimo, la notificazione si considera perfezionata alla data risultante dall'avviso stesso, salvo prova del destinatario di essere stato senza colpa impossibilitato a prenderne cognizione.
  • La censura in cassazione che contesti l'accertamento del giudice di merito sulla regolarità delle notifiche deve essere specifica e puntuale; una contestazione generica è inammissibile.
  • La mancata impugnazione della cartella di pagamento rende il credito irretrattabile, ma non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale prevista dall'art. 2953 c.c.
  • Per stabilire se un atto interruttivo sia efficace va verificato quale sia il termine prescrizionale originario del credito; dopo la notifica della cartella non opposta, il termine decorre nuovamente nella stessa durata prescrizionale prevista per quel tributo, se non ricorrono i presupposti per l'art. 2953 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.