Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26580/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato aveva riportato in primo e secondo grado la condanna a mesi otto di reclusione per evasione. In appello la Corte aveva confermato la condanna e aveva rigettato la richiesta di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare. Dopo il deposito della sentenza d'appello, la difesa aveva segnalato la mancanza materiale della pagina contenente la motivazione sul diniego della pena sostitutiva; la Corte territoriale aveva quindi emesso ordinanza di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. inserendo la pagina mancante. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione di legge e nullità assoluta della sentenza e dell'ordinanza di correzione, per avere la Corte d'appello integrato ex post una motivazione mancante, utilizzando impropriamente l'art. 130 c.p.p. per sanare un vizio di motivazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della sostituzione della pena, ritenuto apodittico e fondato solo sul titolo di reato, senza una reale valutazione dei presupposti di cui all'art. 53 l. 689/1981 e della maggiore idoneità rieducativa della misura richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello fosse materialmente incompleta perché priva della pagina contenente la motivazione sul rigetto della sostituzione della pena. Tale incompletezza ha determinato un difetto assoluto di motivazione, non emendabile tramite correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p., che non può essere usato per colmare lacune motivazionali essenziali. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata e l'ordinanza di correzione del 23/01/2026 sono state annullate con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza di merito aveva condannato per evasione.

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per integrare una motivazione mancante o per sanare un vizio di nullità della sentenza.

  • art. 177 c.p.p.

    Richiamato quale norma evocata dalla difesa a sostegno della nullità dell'ordinanza correttiva, in relazione all'uso indebito della procedura di correzione.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al contenuto e alla completezza della motivazione della sentenza.

  • art. 547 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla struttura della motivazione e degli atti della sentenza.

  • art. 125 c.p.p.

    La mancanza di motivazione integra un vizio di nullità della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    Evocato per sostenere la lesione del diritto di difesa derivante dalla sentenza incompleta.

  • art. 111 Cost.

    Evocato per sostenere la lesione del diritto al giusto processo e alla motivazione del provvedimento.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Norma richiamata nel secondo motivo per i presupposti della sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva.

Massime di principio

  • È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che risulti materialmente incompleto, quando la pagina mancante contenga una parte essenziale della ratio decidendi e la motivazione residua non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.
  • La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è utilizzabile solo per errori meramente materiali o grafici e non può essere impiegata per integrare ex post una motivazione mancante o per trasformare una sentenza incompleta in una nuova decisione sostanziale.
  • Se la motivazione mancante incide su un motivo di appello specifico e decisivo, il vizio non è sanabile e impone l'annullamento della sentenza con rinvio.
  • La correzione dell'errore materiale non riapre i termini di impugnazione della sentenza, che decorrono dal deposito del provvedimento originario; perciò una correzione successiva non può eliminare il pregiudizio derivante da una iniziale incompleta conoscenza della decisione.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina l'annullamento della sentenza per difetto assoluto di motivazione, gli ulteriori motivi che investono il merito del medesimo capo possono rimanere assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.