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Ordinanza

Ordinanza n. 3474/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. M- D AB62BE8 REG2025 0024618 del 17-03-2025 di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 78, comma 6, del D. Lgs. N. 267/2000, notificato in data 20 marzo 2025, con cui è stata negata l’assegnazione temporanea presso un’unità organizzativa dislocata in Lamezia Terme (CZ) o Catanzaro (CZ), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il giorno 1.2.2026: per l’ANNULLAMENTO, previa sospensiva (anche mediante misure cautelari propulsive), del provvedimento Protocollo N. M- D AB62BE8 REG2025 0024618 del 17-03-2025 di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 78, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, notificato in data 20 marzo 2025, con cui è stata negata l’assegnazione temporanea presso un'unità organizzativa dislocata in Lamezia Terme (CZ) o Catanzaro (CZ), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.5.2026: per l’annullamento previa sospensiva: - del provvedimento prot. M_D AB62BE8 REG2026 0026850 del 24.03.2026, a firma del Vice Capo Dipartimento Gen. B. Daniele CESARO, comunicato all'interessato a mezzo del Reparto di appartenenza, con il quale, all'esito del riesame disposto da Codesto Ecc.mo Tribunale con ordinanza cautelare n. 1452/2026, il DIPE ha nuovamente respinto l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 78, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000, articolando una “motivazione integrativa” del provvedimento Protocollo N. M- D AB62BE8 REG2025 0024618 del 17.3.2025, fondata sulla Direttiva F-003 e sul “computo unitario” delle posizioni organiche di “Tecnico di Aeromobili di 1° e 2° Livello”; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti istruttori interni e la Direttiva F-003 (“Linee Guida per la selezione, la formazione e l'impiego del personale operante nel settore dell'Aviazione dell'Esercito”) per la parte in cui asseritamente secondo l’Amministrazione resistente legittimerebbe il computo aggregato delle p.o. di categorie distinte; nonché del provvedimento Protocollo N. M- D AB62BE8 REG2025 0024618 del 17-03-2025 di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 78, comma 6, del D. Lgs. N. 267/2000, notificato in data 20 marzo 2025, con cui è stata negata l’assegnazione temporanea presso un'unità organizzativa dislocata in Lamezia Terme (CZ) o Catanzaro (CZ), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, anche per le nuove ragioni indicate nel provvedimento del 24.3.2026.

Giustizia amministrativa202505998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso una sede dell'Esercito in Lamezia Terme o Catanzaro, successivamente confermato con motivazione integrativa all'esito del riesame disposto in sede cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della Difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, militare dell'Esercito eletto consigliere comunale, ha impugnato il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000, chiedendo la sospensione dell'efficacia dell'atto e, con motivi aggiunti, anche del nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione all'esito del remand cautelare. Il provvedimento originario negava l'assegnazione presso un'unità organizzativa di Lamezia Terme o Catanzaro. Il nuovo diniego è stato motivato rilevando: presso il 2° Reggimento AVES "Sirio" di Lamezia Terme, la sovralimentazione delle posizioni organiche di tecnico di aeromobili, considerata unitariamente per il primo e il secondo livello; presso il Comando Militare Esercito Calabria di Catanzaro, l'assenza nelle tabelle ordinative organiche di una posizione specifica utile per il ricorrente; presso l'ente di appartenenza, il Reggimento AVES "Antares", la scopertura complessiva delle posizioni di tecnico di aeromobili di primo e secondo livello. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la legittimità della motivazione integrativa fondata sulla Direttiva F-003 e sul computo aggregato delle posizioni organiche dei due livelli tecnici, nonché il diniego originario e gli atti connessi. La domanda cautelare è stata riproposta anche con riferimento al nuovo provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il computo aggregato delle posizioni organiche dei tecnici di aeromobili di primo e secondo livello apparisse coerente con effettive esigenze tecniche e organizzative, considerate la parziale sovrapponibilità delle mansioni dei due livelli e la sovralimentazione del personale di secondo livello presso il Reggimento AVES "Sirio" di Lamezia Terme. Tale eccedenza renderebbe disfunzionale il trasferimento di un'ulteriore unità nella sede richiesta. Il giudice ha inoltre rilevato che l'interesse pubblico connesso all'esercizio del mandato elettivo può essere tutelato mediante strumenti alternativi al trasferimento, quali permessi, licenze o aspettativa, tenuto conto dell'art. 79 TUEL, che riconosce il diritto ad assentarsi per il tempo necessario all'espletamento del mandato. La decisione cautelare è stata adottata anche considerando la prossimità della trattazione del merito, già fissata per il 28 ottobre 2026. L'udienza pubblica è stata confermata e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000

    Costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea del dipendente pubblico eletto a carica locale; il diniego è stato valutato cautelarmente alla luce delle esigenze organizzative e tecniche dell'amministrazione.

  • art. 79 d.lgs. 267/2000

    Prevede il diritto dell'amministratore locale ad assentarsi per il tempo necessario all'espletamento del mandato elettivo; il giudice lo considera uno strumento alternativo al trasferimento per tutelare la funzione elettiva quando il trasferimento risulti problematico per l'amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego, senza che l'ordinanza svolga una specifica valutazione sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che nel caso concreto è stata respinta.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di una richiesta di assegnazione temporanea del dipendente pubblico eletto a carica locale, l'amministrazione può valorizzare le proprie esigenze tecniche e organizzative, purché adeguatamente rappresentate, anche considerando unitariamente posizioni organiche relative a livelli professionali le cui mansioni risultino almeno parzialmente sovrapponibili.
  • La sovralimentazione della sede richiesta, riferita al profilo professionale dell'interessato o a profili tecnici funzionalmente sovrapponibili, può costituire ragione ostativa al trasferimento quando l'assegnazione di un'ulteriore unità sia suscettibile di determinare disfunzioni organizzative.
  • Il diritto dell'amministratore locale ad assentarsi per l'espletamento del mandato elettivo, mediante permessi o licenze e, in alternativa, aspettativa, può rappresentare uno strumento idoneo a tutelare la funzione elettiva senza imporre necessariamente l'assegnazione temporanea quando quest'ultima contrasti con rilevanti esigenze organizzative dell'amministrazione.
  • La prossimità della trattazione del merito può concorrere, insieme alla valutazione della sostenibilità cautelare della pretesa, al rigetto della domanda di sospensione, quando non emerga la necessità di una tutela interinale immediata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoOrgani degli enti localiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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