Sentenza n. 473/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per parte dell’anno scolastico 2019/2020 e per quasi tutto l’anno 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 281 del 29 aprile 2025 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero tramite PEC il 29 aprile 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per un importo complessivo di 651 euro, relativo a parte dell’anno scolastico 2019/2020 e alla quasi totalità del 2020/2021, e aveva condannato il Ministero a consentirne la fruizione, oltre a 500 euro per le spese di quel giudizio. Dedotto il mancato adempimento quanto al capitale, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di accreditare 651 euro sulla Carta, con le modalità previste per i docenti di ruolo; ha dichiarato di non chiedere le spese del giudizio civile, presumibilmente già corrisposte al difensore antistatario. Il Ministero, non costituitosi, non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la documentazione comprovava il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza, che il Ministero non aveva contestato l’omessa esecuzione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, corrispondendo 651 euro e le spese del giudizio del giudice del lavoro pari a 500 euro, se non già pagate al difensore antistatario. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente; l’incarico è senza compenso. Ha condannato il Ministero a 800 euro per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori e contributo unificato, da distrarre al difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione alla mancata esecuzione dei pagamenti dovuti.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm..
L’ottemperanza è esperibile quando il giudicato del giudice ordinario risulta non eseguito, circostanza comprovata e non contestata dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente un Commissario ad acta, che, sin d’ora, si nomina nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che darà corso a tutti i relativi adempimenti per soddisfare la pretesa giurisdizionale di parte ricorrente, rimasta inattuata.
In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento, indicando modalità e tempi dell’intervento sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza del n. 281 del 29.4.2025 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro tramite posta elettronica certificata.
Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici deve decorrere il termine di 120 giorni; nel caso concreto, la notificazione della sentenza e il decorso di tale termine confermavano l’inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’inadempimento dell’amministrazione risulti documentato e non contestato.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un ulteriore termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il giudice dell’ottemperanza può disporre che il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, operi su richiesta del ricorrente entro un termine prestabilito; quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice, può escludere la liquidazione di un compenso.
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