Cassazione Penale, Ordinanza n. 06656/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il caso riguarda un condannato che aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo il percorso trattamentale esterno ancora prematuro, valorizzando un comportamento disciplinare recente, una revisione critica considerata ancora acerba, la fruizione di un solo permesso premio e la necessità di una progressione graduale nell'accesso ai benefici penitenziari. Nel ricorso per cassazione l'interessato sosteneva, in sostanza, la correttezza del proprio percorso detentivo e la limitatezza delle occasioni di permanenza all'esterno, censurando il diniego della misura. La Corte ha ritenuto che tali deduzioni fossero una mera confutazione del ragionamento del giudice di merito, senza evidenziare reali fratture logiche nella motivazione, e che mancasse un effettivo avvio di un processo di emenda e di riparazione sociale idoneo a giustificare l'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione finalizzata alla rieducazione e alla risocializzazione del condannato; la concessione richiede un giudizio prognostico favorevole fondato sulla personalità, sulla condotta successiva e sull'assenza di rischio di recidiva.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice deve svolgere una valutazione prognostica complessiva sulla capacità della misura di favorire la risocializzazione e prevenire la recidiva, valorizzando anche la condotta successiva del condannato e non solo la gravità del reato o i precedenti.
- La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non sono, da soli, elementi automaticamente ostativi alla misura alternativa; ciò che rileva è l'esito dell'esame complessivo della personalità e dei comportamenti attuali.
- Non è necessario che il condannato dimostri una completa revisione critica del proprio passato; è sufficiente che dagli elementi disponibili emerga l'avvio di un processo di consapevolezza e di emenda.
- Il giudizio sulla concedibilità delle misure alternative rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logica, adeguata ed esauriente.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali alla valutazione del tribunale di sorveglianza: occorre individuare specifiche fratture logiche o giuridiche della motivazione impugnata.
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