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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23610/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo relativo a cartelle esattoriali e crediti previdenziali, con deduzione dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dell'interesse ad agire radicato, secondo la società, dall'avvio di azioni esecutive asseritamente poste in essere dall'esattore (in particolare un pignoramento presso terzi del 2004 e un pignoramento mobiliare del 2016). Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., rilevando anche che la deduzione circa il pignoramento immobiliare era nuova e generica. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115, 420 e 437, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto tardiva e generica l'allegazione dell'esistenza di atti esecutivi, mentre tali atti sarebbero stati già prodotti e richiamati dall'esattore in primo grado; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 100 c.p.c., assumendo che il Tribunale non avesse considerato, ai fini dell'interesse ad agire, le circostanze relative alle azioni esecutive avviate nel 2004 e nel 2016, idonee a giustificare l'azione di accertamento della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che nel caso concreto non si sovrapponeva con argomenti logicamente incompatibili alla sentenza di primo grado né integrava una delle ipotesi processuali che consentono il sindacato in cassazione sulla pronuncia resa ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, relativo alla sentenza del Tribunale, perché privo di specificità: la società si è limitata a richiamare gli atti esecutivi senza trascriverli nelle parti rilevanti né indicarne adeguatamente la collocazione nel fascicolo, in violazione degli oneri di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorso è stato quindi complessivamente dichiarato inammissibile; la società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'INPS, mentre nulla è stato disposto per l'ADER per assenza di sostanziale attività difensiva; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile per le ragioni processuali esposte.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'interesse ad agire; la Corte non ne esamina la fondatezza nel merito poiché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi di questa norma è impugnabile in cassazione solo entro limiti processuali rigorosi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La pronuncia di appello ex art. 348-ter c.p.c. non è autonomamente sindacabile in cassazione sul merito, salvo i limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • art. 420 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla novità delle allegazioni in appello; la Corte non accede al merito della censura.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il vizio formalmente dedotto per entrambi i motivi, ma ciò non esime dal rispetto degli specifici oneri di ammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente di riprodurre nel ricorso, nelle parti significative, gli atti e documenti rilevanti e di indicarne la precisa collocazione; la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda; la mancata osservanza impedisce lo scrutinio delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione solo nei limiti delle specifiche questioni processuali individuate dalla giurisprudenza di legittimità; è inammissibile il ricorso che, sotto tale veste, miri in realtà a censurare il merito della decisione o a sovrapporre l'esame della pronuncia di appello e di primo grado.
  • Quando la decisione di appello si limiti a confermare il giudizio di primo grado con argomenti meramente rafforzativi o non logicamente incompatibili, non si realizza quella sovrapposizione decisoria che consente il sindacato in cassazione oltre i limiti ordinari.
  • Il ricorso per cassazione che denunci vizi fondati su atti o documenti deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità: il contenuto rilevante dell'atto deve essere trascritto o comunque riprodotto nelle parti decisive e deve esserne indicata la precisa collocazione nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La deduzione dell'interesse ad agire o della rilevanza di atti esecutivi presuppone che i fatti allegati siano specificamente indicati e documentalmente verificabili nel ricorso per cassazione; il mero richiamo sintetico a documenti non prodotti o non localizzati non consente alla Corte di valutarne la decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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