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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15764/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito di condanna per ricettazione e il trattamento sanzionatorio applicato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione relativo a un'autovettura risultata provento di furto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto come furto e contestando la tenuta della motivazione sulla ricettazione; con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già svolte in appello e non idoneo a confutare puntualmente la motivazione della decisione impugnata; ha inoltre ritenuto infondato il merito della doglianza, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato la distanza temporale tra la denuncia del furto e il momento in cui l'imputato era stato trovato nella disponibilità del veicolo, senza che costui offrisse una giustificazione. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata sulla base dei precedenti penali dell'imputato, anche per reati della stessa specie.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri di commisurazione previsti dalla norma, nell'ambito della sua discrezionalità.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in coerenza con i criteri legali.

  • art. 648 c.p.

    Il possesso non giustificato di un bene proveniente da furto è stato ritenuto coerente con la configurabilità del reato di ricettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza una critica specifica e puntuale alle ragioni con cui il giudice di merito le ha disattese.
  • In tema di ricettazione, la disponibilità del bene provento di furto, se temporalmente prossima alla sottrazione e non accompagnata da una plausibile giustificazione, può costituire elemento sintomatico della responsabilità, se valutata unitamente agli altri dati di causa.
  • La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione della tesi difensiva già respinta non integra un valido motivo di legittimità.
  • La determinazione della pena, compreso il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, è materia riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione dà conto, in modo non illogico, degli elementi ritenuti rilevanti.
  • La presenza di numerosi e gravi precedenti penali, anche per reati della stessa indole, può legittimare il diniego di una più favorevole valutazione delle attenuanti generiche nel giudizio di commisurazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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