Sentenza n. 762/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1083/2024 del 4 novembre 2024 del Tribunale di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1083/2024, relativa al pagamento di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 1083/2024 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle euro 1.000 mediante emissione di un buono elettronico della Carta del docente. Ha chiesto che il TAR ordinasse all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominasse un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inottemperanza, poiché il Ministero, pur costituito in giudizio, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione della sentenza, limitandosi a una costituzione formale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Benevento entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individua la Direzione generale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'esistenza di ragioni ostative e non esegue una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione inottemperante, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal provvedimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un ulteriore termine entro il quale il commissario ad acta deve adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese.
Come è indicizzato
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