Ordinanza n. 341/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare, capitolato speciale, determina a contrarre e atti relativi alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico comunale, articolata in due lotti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la lex specialis e gli atti indittivi della procedura, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, anzitutto, la mancata allegazione del Catasto del verde e di ulteriori elaborati tecnici, ritenuti necessari per individuare esattamente l'oggetto del servizio e predisporre un'offerta consapevole. Ha inoltre lamentato un contrasto tra disciplinare e capitolato speciale in materia di proposte migliorative valutabili. Ha contestato, in terzo luogo, la mancata concessione del termine minimo di trenta giorni per la presentazione delle offerte. Infine, ha sostenuto l'erroneità dell'importo posto a base d'asta e la conseguente impossibilità di formulare un'offerta economicamente sostenibile. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del bando e degli avvisi autonomamente lesivi, in relazione al termine di trenta giorni previsto dal rito appalti.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In via preliminare ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione comunale di irricevibilità, osservando che l'art. 120, comma 2, c.p.a. impone l'impugnazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi e degli avvisi indittivi quando siano autonomamente lesivi per l'operatore economico. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficientemente delineato l'oggetto dell'appalto dall'art. 1.1 del capitolato, che individua i quartieri compresi nei due lotti e quantifica, per ciascuno, piante, palmizi, arbusti, siepi, tappeti erbosi e aree boscate; non ha quindi ravvisato la necessità cautelare degli ulteriori elaborati invocati. Il secondo motivo è stato ritenuto prima facie inammissibile perché il contrasto tra disciplinare e capitolato sulle proposte migliorative non integra una clausola autoescludente o impeditiva, ossia una previsione che impedisca la partecipazione o la formulazione di un'offerta seria e consapevole; in assenza di tali clausole, l'impugnazione della lex specialis deve essere proposta dopo la conclusione della gara, quando si verifica una lesione immediata e diretta. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile per la stessa ragione, anche considerando che la ricorrente aveva comunque presentato domanda di partecipazione alla gara il 16 giugno 2026. Il quarto motivo non è apparso assistito da fumus, poiché altri operatori avevano partecipato alla procedura, i conteggi prodotti dalla ricorrente risultavano sostanzialmente incomprensibili e appariva contraddittorio contestare simultaneamente l'impossibilità di individuare l'oggetto del servizio e la possibilità di calcolarne correttamente la sostenibilità economica. Il periculum è stato escluso perché non era stato prospettato alcun pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per l'8 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 120, comma 2, c.p.a.
stabilisce, per i bandi di gara e gli avvisi indittivi di una procedura, qualora reputati autonomamente lesivi per l'operatore economico, un onere di impugnativa entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta "pubblicazione" degli stessi
Il termine speciale di trenta giorni decorre dalla pubblicazione del bando o dell'avviso quando la previsione sia autonomamente lesiva per l'operatore economico.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Nel rito appalti, il bando o l'avviso indittivo deve essere impugnato entro trenta giorni dalla pubblicazione quando l'operatore economico deduca che le relative previsioni siano autonomamente lesive.
- La lex specialis è immediatamente impugnabile soltanto quando contenga clausole autoescludenti, che impediscono la partecipazione, oppure clausole impeditive, che rendono impossibile formulare un'offerta seria e consapevole; le altre clausole devono essere contestate unitamente all'atto applicativo lesivo, normalmente dopo l'esito della gara.
- La descrizione dell'oggetto di un appalto di servizi può ritenersi sufficientemente determinata quando la lex specialis individui le aree territoriali comprese nell'affidamento e fornisca dati quantitativi idonei a consentire agli operatori la formulazione dell'offerta.
- La partecipazione dell'operatore alla gara può escludere, sul piano cautelare, la configurabilità di una clausola che impedisca in radice la partecipazione; la contestazione del termine per la presentazione delle offerte resta comunque soggetta alla verifica della lesività immediata della previsione.
- La partecipazione di altri operatori alla procedura e la produzione di conteggi non intelligibili possono escludere, in sede cautelare, il fumus della censura con cui si deduca l'insostenibilità economica della base d'asta, soprattutto se la stessa parte ricorrente assume contestualmente di non poter individuare esattamente l'oggetto dell'affidamento.
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza della prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio.
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