Cassazione Penale, Sentenza n. 18995/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ianniello: deduceva violazione dell'art. 513 cod. proc. pen. per utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali "contra alios" senza consenso espresso e mancata motivazione circa l'affidabilità delle dichiarazioni dei coimputati. Marciano: censurava la carenza di prova della conoscenza della provenienza illecita degli assegni (elemento soggettivo della ricettazione) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Ianniello il primo motivo è stato ritenuto infondato: il consenso all'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali può essere desunto implicitamente dalla mancata opposizione e la Corte territoriale ha adeguatamente valutato la convergenza e l'individualizzazione delle dichiarazioni dei correi. Il secondo motivo è stato considerato generico e ripetitivo delle doglianze di merito già esaminate. Per Marciano parte delle censure non è proponibile (non è ammesso il sindacato di merito sulla valutazione delle prove mediante il vizio di legge) e, quanto al resto, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua: la disponibilità degli assegni senza giustificazione attendibile giustifica la statuizione di dolo/consapevolezza; le attenuanti generiche erano già state riconosciute pienamente in primo grado e non sono state rimesse in discussione dall'appello della pubblica accusa. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riguarda l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali. La Corte conferma che il consenso all'utilizzazione può essere implicito e desumersi dalla mancata opposizione, non essendo richiesto un consenso formale espresso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme di diritto e carenza di motivazione). Sono stati valutati ma ritenuti infondati o non consentiti in relazione alle doglianze di merito
Norma sull'apprezzamento della prova: la Corte ricorda che le deduzioni concernenti la valutazione delle risultanze probatorie non possono essere trasformate in motivo di violazione di legge in cassazione
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento normativo alla decisione di merito; utilizzato nel contesto di censure sulla decisione di responsabilità, ma la Cassazione limita il sindacato alle sole ipotesi ammissibili
Regola le attenuanti generiche: la Corte ha rilevato che la diminuzione era stata già riconosciuta pienamente in primo grado e che la Corte territoriale ha correttamente confermato la statuizione, con effetti favorevoli per l'imputato
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende: la Cassazione ha disposto il pagamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali "contra alios" acquisite in istruttoria possono essere utilizzate anche se il soggetto interessato non ha espresso consenso formale, purché non vi sia opposizione specifica; la mancata opposizione può essere considerata consenso implicito.
- Le dichiarazioni di più coimputati possono riscontrarsi reciprocamente e costituire prova se sono convergenti, individualizzanti e dotate di intrinseca attendibilità, salvo elementi che suggeriscano accordi fraudolenti o suggestioni reciproche.
- Le doglianze che riguardano la valutazione delle prove devono essere inquadrate come vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)) e non come violazione di legge relativa all'art. 192; non è ammesso in cassazione un sindacato libero sul merito delle valutazioni probatorie.
- La semplice disponibilità di beni provenienti da delitto, senza una giustificazione attendibile, può legittimamente far presumere la consapevolezza della provenienza illecita (ricettazione), salvo che l'imputato non fornisca elementi credibili a confutazione.
- Le attenuanti generiche già riconosciute in primo grado e non impugnate dalla pubblica accusa vincolano la decisione successiva e non possono essere rimesse in discussione dal ricorso dell'imputato che pretende un diverso trattamento favorevole.
- Chi propone ricorso infondato o non ammesso può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare la fondatezza delle doglianze prima di ricorrere.
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