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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06965/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

L'ex consigliere di amministrazione di un intermediario bancario ha proposto opposizione ex art. 195 TUF contro una delibera Consob che gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 21, comma 1, lett. a), TUF. La contestazione riguardava due nuclei di addebiti: da un lato, finanziamenti e affidamenti concessi ai clienti per l'acquisto di azioni della capogruppo, con uso delle stesse azioni in pegno e con trattamento di favore sui pegni; dall'altro, i rapporti con un ente cliente, caratterizzati da operatività in derivati e investimenti finanziati dalla banca, classificazione del cliente e modalità operative ritenute irregolari. In appello l'opposizione era stata rigettata. In cassazione il ricorrente ha dedotto dodici motivi, tra cui: applicazione del favor rei e questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 72/2015; prescrizione e decadenza del potere sanzionatorio; violazione dei doveri dell'amministratore non esecutivo e dell'obbligo di agire informati; omesso esame di fatti decisivi relativi alle dimissioni e al momento delle criticità; nullità della motivazione; violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della sanzione; e sproporzione della sanzione rispetto ad altri coobbligati. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi tranne quello sulla mancata pronuncia della Corte d'appello sulla domanda di riduzione della sanzione, accolto con cassazione con rinvio per nuova valutazione della congruità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il solo undicesimo motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della sanzione amministrativa, dichiarando assorbito il dodicesimo motivo. Ha rigettato il primo, il terzo, il quinto, il sesto, il nono e il decimo motivo, e ha dichiarato inammissibili il secondo, il quarto, il settimo e l'ottavo motivo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione, affinché valuti e motivi sulla congruità o meno della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 195 TUF

    norma sul ricorso/opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori Consob; richiamata anche per il termine decadenziale del procedimento sanzionatorio

  • art. 21, comma 1, lett. a), TUF

    impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti; costituisce il precetto sostanziale violato

  • art. 190 TUF

    base normativa della sanzione amministrativa irrogata dalla Consob nel regime previgente

  • art. 190-bis TUF

    invocato dal ricorrente come disciplina più favorevole, ma ritenuto non applicabile retroattivamente alla fattispecie

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015

    esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche introdotte dal decreto alle sanzioni amministrative Consob; la Corte ne afferma la legittimità e la conformità al principio tempus regit actum

  • art. 28 L. n. 689 del 1981

    richiamato per la prescrizione degli illeciti amministrativi e per l'effetto interruttivo dell'atto di contestazione

  • art. 2943 c.c.

    invocato in tema di interruzione della prescrizione

  • art. 2381 c.c.

    richiamato per i doveri di informazione e vigilanza degli amministratori, anche non esecutivi

  • art. 2392 c.c.

    richiamato quale fondamento della responsabilità degli amministratori per inosservanza dei doveri inerenti alla carica

  • art. 3 L. n. 689 del 1981

    pone una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia sulla domanda di riduzione della sanzione

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per il dovere del giudice di pronunciare su tutte le domande

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente nel tentativo di ottenere l'applicazione del favor rei e per la questione di legittimità costituzionale

  • art. 117, primo comma, Cost.

    invocato per il parametro convenzionale in tema di legittimità costituzionale

  • art. 2 c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del principio del favor rei

  • art. 7 CEDU

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura sostanzialmente penale della sanzione

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla Corte per escludere che la presunzione di colpa dell'art. 3 L. 689/1981 contrasti con il giusto processo

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla Corte per affermare la compatibilità della presunzione di colpa con i principi costituzionali

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative Consob diverse da quelle espressamente qualificate come penali dal sistema non sono soggette, in assenza di una previsione espressa, all'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole: per esse opera il principio tempus regit actum.
  • L'atto di contestazione, se contiene una specifica e analitica indicazione dei fatti e delle condotte addebitate, è idoneo sia a garantire il contraddittorio sia a interrompere la prescrizione dell'illecito amministrativo.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto quando il ricorso censure, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, l'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla concreta rilevanza dei segnali d'allarme e sulla responsabilità dell'amministratore.
  • Per gli amministratori non esecutivi di società bancarie il dovere di agire informati impone un ruolo attivo di monitoraggio e di reazione alle anomalie gestionali percepibili con la diligenza della carica; la mera assenza alla riunione consiliare non è di per sé esimente.
  • In materia di sanzioni amministrative, l'art. 3 L. 689/1981 configura una presunzione di colpa: l'amministrazione deve provare la condotta illecita tipica, mentre spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa o che la condotta attiva richiesta era inesigibile o impedita da causa esterna.
  • Il giudice che sia investito di una domanda di riduzione della sanzione deve pronunciarsi espressamente sulla congruità della misura irrogata; l'omessa pronuncia comporta cassazione con rinvio sul punto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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